Guida ai servizi - Comune di Savignano sul Rubicone

Guida ai servizi - Comune di Savignano sul Rubicone

INDICE DEI SERVIZI SELEZIONATI:

  1. Unioni civili tra persone dello stesso sesso
  2. Trasporto di cadavere in Italia
  3. Trasporto di cadavere all'estero (passaporto mortuario)
  4. Trasferimento all'estero da parte di cittadini italiani
  5. Trascrizione atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza per eventi avvenuti in altri Comuni o all'estero
  6. Tessera elettorale
  7. Separazione e Divorzio
  8. Rilascio congedo illimitato o assoluto
  9. Riconoscimento figli nati fuori dal matrimonio
  10. Riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri
  11. Riconciliazione matrimoniale
  12. Pubblicazioni di matrimonio
  13. Godimento dei diritti politici
  14. Emigrazione - Cambiamento di residenza in un altro Comune italiano
  15. Disposizioni anticipate di trattamento - DAT
  16. Dispersione ceneri
  17. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ( DSAN )
  18. Dichiarazione di nascita
  19. Dichiarazione di morte
  20. Dati statistici
  21. Cremazione di salma
  22. Convivenze di fatto
  23. Certificato di iscrizione alle liste elettorali
  24. Certificati anagrafici storici
  25. Certificati anagrafici - rilascio
  26. Celebrazione di Matrimonio Civile
  27. Carta d'identità elettronica
  28. Cambio di residenza - venire ad abitare a Savignano sul Rubicone
  29. Cambio di nome e cognome
  30. Cambiare abitazione ( residenza ) all'interno del Comune di Savignano sul Rubicone
  31. Autocertificazione ( Dichiarazione sostitutiva di certificazione )
  32. Autenticare le sottoscrizioni su istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
  33. Autenticare le copie di documenti
  34. Autentica di firma e rilascio di Carta d'identità a domicilio
  35. Albo presidenti di seggio - Iscrizione
  36. Albo degli scrutatori di seggio - Iscrizione
  37. Affidamento ceneri
  38. Acquisto di cittadinanza italiana

Unioni civili tra persone dello stesso sesso

Note interne:
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U . 21.5.2016 S.G. n. 118) “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Chi può richiederlo:
Persone dello stesso sesso maggiorenni, italiane o straniere, capaci di agire. Non c’è obbligo di residenza nel Comune dove viene richiesta la costituzione di unione civile. Il cittadino straniero deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nullaosta alla costituzione dell’unione civile dichiarazione che deve essere legalizzata in Prefettura, se non esistono convenzioni internazionali tra Italia e Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
La procedura si articola in due fasi successive. Nella prima fase chi intende costituire un'unione civile chiede un appuntamento all’Ufficio Stato Civile. Nel giorno che verrà concordato, le parti si presenteranno insieme dinanzi all’Ufficiale di stato civile per richiedere la costituzione dell’unione e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa. L’Ufficiale di stato civile redige un verbale e verifica l’esattezza delle dichiarazioni rese entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente se le verifiche sono completate prima e sia stata data comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all’Ufficiale dello stato civile per la costituzione vera e propria dell’unione civile da farsi entro 180 giorni. Nella seconda fase, nel giorno concordato, le parti, alla presenza di due testimoni, dichiarano congiuntamente di voler costituire l’unione civile all’Ufficiale di stato civile, che redige l’atto che farà sottoscrivere a tutti gli intervenuti (uniti civilmente, testimoni, ufficiale procedente). Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, per la durata dell’unione civile scegliendolo tra i loro cognomi e possono anteporre o posporre al cognome comune il proprio. Regime patrimoniale Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile. Dopo la redazione e sottoscrizione dell’atto, l’unione civile è così costituita e valida a tutti gli effetti. In caso di unione civile costituita all’estero o di un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso valido civilmente sarà sufficiente chiedere la trascrizione in Italia dell’atto estero tramite l’autorità consolare italiana dello stato di celebrazione o consegnando di persona, sempre all’Ufficio Stato Civile la copia integrale dell’atto di matrimonio estero, tradotta e legalizzata a norma di legge, affinché venga poi trascritta nel medesimo registro delle unioni civili. Per quanto riguarda i giorni, gli orari, i costi consultare il regolamento comunale per l'organizzazione del servizio per la celebrazione dei matrimoni civili che in base a delibera di G.C. n. 111 dell/8/9/2016 trova applicazione anche alle unioni civili di cui alla legge n. 76/2016.
Spese a carico dell'utente:
La costituzione in giorni diversi e/o al di fuori degli orari sopra indicati è soggetta al rimborso di €100,00 su domanda degli interessati (vedere regolamento comunale per l'organizzazione del servizio per la celebrazione dei matrimoni civili).  Riferimenti legislativi (Normativa): Legge 20 maggio 2016 n. 76 Codice civile DPR 396/2000 Regolamento comunale approvato con delibera Giunta Municipale n.60 del 28/4/2008. Legge 31.05.1995 n.2018 Moduli Collegati al Procedimento Modulo richiesta costituzione di unione civile Modulo richiesta sala per unione civile
Moduli Collegati al Procedimento
Modulo richiesta sala per matrimonio civile

Responsabile del procedimento

Responsabile
Maria Grazia Baraghini

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale - Campidelli Margherita
Email:
segretario@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ufficio
Stato Civile
Responsabile dell'ufficio:
Maria Grazia Baraghini
Telefono:
0541809662
Fax:
0541.807120
Email:
anagrafe@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
Contatti:
Ufficio di Stato Civile piano terra
Consultazione orari di apertura al pubblico

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Stato Civile
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Ufficio di Stato Civile piano terra
Consultazione orari di apertura al pubblico

Trasporto di cadavere in Italia

Note interne:
Per trasporto di cadavere si intende il trasferimento dello stesso dal luogo di decesso a quello di sepoltura. Per cadavere si intende il corpo umano senza vita dopo l'accertamento del decesso da parte del medico necroscopo. Il trasporto di un cadavere deve essere effettuato da un impresa abilitata, con idoneo mezzo, previa autorizzazione rilasciata dal comune ove è avvenuto il decesso.
Chi può richiederlo:
le agenzie di servizi funebri devono richiedere al Comune di decesso l'autorizzazione al trasporto di cadavere. Il trasporto, che può essere effettuato solo da un'azienda autorizzata, deve essere preceduto da una serie di controlli preventivi volti a verificare l'identità dei resti, il corretto confezionamento del feretro e il rispetto delle cautele igienico sanitarie previste dalla legge. A conclusione delle verifiche sopraddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l’avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un’apposita attestazione.
A chi è destinato:
i familiari
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
E' necessario presentare domanda in bollo tramite l'apposito modulo. Alla domanda, in cui vanno inserite tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento del servizio, occorre allegare un'ulteriore marca da bollo che verrà apposta sull'autorizzazione e la seguente documentazione: avviso di morte; certificato necroscopico; scheda ISTAT; copia dell'autorizzazione comunale allo svolgimento del servizio funebre.
Validità documentazione rilasciata:
l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata entro il giorno della richiesta o comunque nel tempo strettamente necessario ad adempiere le formalità richieste.
Spese a carico dell'utente:
Marca da bollo per la domanda;  - Marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione. 
Riferimenti legislativi (Normativa):
Regolamento nazionale in materia di polizia mortuaria: DPR 285/1990 Legge n. 130/2001 Legge Regionale n. 19/2004 Regolamento Comunale Polizia Mortuaria Delibera di Consiglio Comunale n.82 del 24.11.2011
Moduli Collegati al Procedimento
Domanda per trasporto salma in Italia bis

Responsabile del procedimento

Responsabile
Maria Grazia Baraghini

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale - Campidelli Margherita
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Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ufficio
Stato Civile
Responsabile dell'ufficio:
Maria Grazia Baraghini
Telefono:
0541809662
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Ufficio di Stato Civile piano terra
Consultazione orari di apertura al pubblico

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

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Stato Civile
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Trasporto di cadavere all'estero (passaporto mortuario)

Note interne:
è la richiesta per trasportare all'estero un defunto e ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvato con Regio Decreto 01/07/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino.
Chi può richiederlo:
l'impresa di pompe funebri / i parenti prossimi del defunto.
A chi è destinato:
i familiari
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
E' necessario presentare domanda in bollo tramite l'apposito modulo. Alla domanda, in cui vanno inserite tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento del servizio, occorre allegare un'ulteriore marca da bollo che verrà apposta sull'autorizzazione e la seguente documentazione: Estratto per riassunto dell'atto di morte;  Permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile; Se il trasporto avviene verso un paese aderente alla convenzione di Berlino Certificazione ASL dalla quale risulti che il trasporto non comporta inconvenienti dal punto di vista igienico o dal punto di vista medico-legale e che sono state osservate le prescrizioni sanitarie previste dalla Convenzione e che sono state osservate le prescrizioni dell'art. 32 Dpr 285/1990 (trattamento antiputrefattivo); Se il trasporto avviene verso un paese non aderente alla convenzione di Berlino serviranno altresì: il nulla osta dell’autorità consolare o diplomatica dello stato in cui il feretro va estradato, debitamente legalizzato dalla Prefettura , la cui richiesta compete all’impresa funebre o ai familiari. Ai sensi dell’art. 10 c. 9 Legge Regionale 19/2004 la certificazione dell’Asl di cui sopra è sostituita da Attestazione di garanzia comprovante l’idoneità della cassa secondo quanto previsto dall’art. 30 del DPR 285/90) fornita dall’impresa funebre che effettua il trasporto
Spese a carico dell'utente:
Marca da bollo per la domanda;  - Marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione. 
Riferimenti legislativi (Normativa):
Regolamento nazionale in materia di polizia mortuaria: DPR 285/1990 Convenzione di Berlino 10 febbraio 1937 approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 1 luglio 1937, n. 1379, Circ. del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24. Legge Regionale n. 19/2004
Moduli Collegati al Procedimento
Domanda autorizzazione trasporto salma all'estero

Responsabile del procedimento

Responsabile
Maria Grazia Baraghini

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

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Stato Civile
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Ufficio di Stato Civile piano terra
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Trasferimento all'estero da parte di cittadini italiani

Note interne:

I cittadini italiani di questo Comune che trasferiscono all'estero la residenza devono iscriversi all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). L'iscrizione nell'AIRE è di norma effettuata a seguito della dichiarazione che l'interessato è tenuto a rendere al Consolato Italiano della circoscrizione di immigrazione, entro 90 giorni dal trasferimento definitivo all'estero. ( Non sono iscritte nell'AIRE le persone che si recano all'estero per un periodo inferiore ad un anno; i lavoratori stagionali, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero, i militari in servizio presso gli uffici e le strutture della Nato)
Chi può richiederlo:
Chi ha trasferito definitivo la residenza all'estero, per un periodo superiore ad un anno.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :

L'iscrizione all'A.I.R.E è effettuata a seguito della dichiarazione resa dall'interessato all'ufficio Consolare di residenza, mediante la compilazione di un apposito modello ( Cons.01) Tale modello viene trasmesso dall'ufficio consolare al Comune italiano di ultima residenza dell'interessato e comporta la contestuale cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente.
Tempi:
Variabili, da porsi in relazione alla ricezione da parte dell'ufficio anagrafe del modello d'iscrizione CONS/01 trasmesso dal Consolato italiano competente.
Spese a carico dell'utente:
gratuito
Riferimenti legislativi (Normativa):
Legge 27/10/1988 n. 470 e D.P.R. 30/5/1989 n.323
Moduli Collegati al Procedimento
Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero

Responsabile del procedimento

Responsabile

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale - Campidelli Margherita
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segretario@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ufficio
Anagrafe
Responsabile dell'ufficio:
Maria Grazia Baraghini
Telefono:
0541 809616
Email:
anagrafe@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
Contatti:
Sportello Anagrafe c/o UNICO lo sportello del cittadino Piano terra
Consultazione orari di apertura al pubblico

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Residenze
Responsabile dell'ufficio:
Maria Grazia Baraghini
Telefono:
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Fax:
0541.807120
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Contatti:
Per appuntamento recarsi allo sportello anagrafe 0541.809666

Consultazione orari di apertura al pubblico

Trascrizione atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza per eventi avvenuti in altri Comuni o all'estero

Note interne:
Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel Comune in cui tali fatti accadono e sono trasmessi d’ufficio al Comune di residenza degli interessati, per la trascrizione. Gli atti di nascita, matrimonio e morte relativi a cittadini italiani e formati all’estero devono essere inviati senza indugio, a cura della parte interessata, all'autorità diplomatica o consolare italiana che si trova su quel territorio che le trasmetterà per la loro trascrizione al Comune italiano di residenza o di iscrizione anagrafica all’AIRE. Conseguentemente sarà possibile ottenere certificazione degli atti trascritti. Ai sensi dell'art. 19 del DPR 396/00, i cittadini non italiani residenti in Italia possono richiedere la trascrizione di atti di stato civile formati all'estero che li riguardano, purché adeguatamente tradotti e legalizzati (salvo esenzioni) e purché non contrari all'ordine pubblico. Di tali atti però, secondo le norme vigenti, non è possibile ottenere certificazione, ma solo copia integrale.
Chi può richiederlo:
La trascrizione del provvedimento o dell'atto può essere richiesta all'Ufficio stato civile: dall'Autorità competente (Autorità Consolare, altro Comune, Direzione Sanitaria, ecc), che trasmette il provvedimento o l'atto da trascrivere; direttamente dall'interessato, che deve consegnare il provvedimento o l'atto da trascrivere completo dei requisiti necessari.
Modalità di Attivazione:
A domanda e d'ufficio
Spese a carico dell'utente:
Non sono previsti costi ad eccezione della marca da bollo in caso di istanza scritta
Riferimenti legislativi (Normativa):
Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) artt. 64 e segg. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) Regolamento Ce n. 2201/2003 del 27 novembre 2003

Responsabile del procedimento

Responsabile
Maria Grazia Baraghini

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale - Campidelli Margherita
Email:
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Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ufficio
Stato Civile
Responsabile dell'ufficio:
Maria Grazia Baraghini
Telefono:
0541809662
Fax:
0541.807120
Email:
anagrafe@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
Contatti:
Ufficio di Stato Civile piano terra
Consultazione orari di apertura al pubblico

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Stato Civile
Responsabile dell'ufficio:
Maria Grazia Baraghini
Telefono:
0541809662
Fax:
0541.807120
Email:
anagrafe@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
Contatti:
Ufficio di Stato Civile piano terra
Consultazione orari di apertura al pubblico

Tessera elettorale

Note interne:
Il documento personalizzato che ogni elettore utilizza in occasione di tutte le consultazioni elettorali.
Chi può richiederlo:
Ogni elettore del Comune di Savignano sul Rubicone.
E' possibile ritirare la tessera elettorale anche per i propri familiari, presentandosi presso l'ufficio elettorale muniti della fotocopia del documento di identità degli interessati.
Validità documentazione rilasciata:
La tessera è valida per diciotto consultazioni.
Spese a carico dell'utente:
Gratuito

Responsabile del procedimento

Responsabile
Maria Grazia Baraghini

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale - Campidelli Margherita
Email:
segretario@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ufficio
Elettorale
Responsabile dell'ufficio:
Maria Grazia Baraghini
Telefono:
0541809659
Email:
anagrafe@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
Contatti:
Ufficio Elettorale Piano Terra
Consultazione orari di apertura al pubblico

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Elettorale
Responsabile dell'ufficio:
Maria Grazia Baraghini
Telefono:
0541809659
Email:
anagrafe@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
Contatti:
Ufficio Elettorale Piano Terra
Consultazione orari di apertura al pubblico

Separazione e Divorzio

Note interne:
Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche nella Legge 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio e precisamente: 1. Accordo davanti all’Ufficiale di stato civile (art. 12), 2. Accordo di negoziazione assistita dagli avvocati (art. 6) 1. SEPARAZIONE E DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
In data 11 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che all’art. 12 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di concludere, innanzi al Sindaco quale all’Ufficiale dello Stato Civile a norma dell’articolo1 del DPR 396/2000, un accordo consensuale di separazione personale, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio con l’assistenza facoltativa di un avvocato. Tale modalità semplificata non si applica quando vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. (Si intendono figli comuni dei coniugi richiedenti) Inoltre l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di: 1. iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio civile) 2. trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero 3. residenza di uno dei coniugi In seguito all’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55. dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono stati ridotti a sei mesi nel caso di separazione consensuale e a dodici mesi nel caso di separazione giudiziale. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni L'accordo sostituisce i provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, nei casi di separazione o di divorzio, è stato previsto che l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo. All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00. Per la pratica è necessario prendere un appuntamento telefonando al n. 0541 – 809662.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Spese a carico dell'utente:
All’atto della conclusione dell’accordo davanti all'ufficiale dello stato civile dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00.
Moduli Collegati al Procedimento
Richiesta separazione/ divorzio da parte dei coniugi

Responsabile del procedimento

Responsabile
Maria GraziaBaraghini

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale - Campidelli Margherita
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Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ufficio
Stato Civile
Responsabile dell'ufficio:
Maria Grazia Baraghini
Telefono:
0541809662
Fax:
0541.807120
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anagrafe@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
Contatti:
Ufficio di Stato Civile piano terra
Consultazione orari di apertura al pubblico

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Stato Civile
Responsabile dell'ufficio:
Maria Grazia Baraghini
Telefono:
0541809662
Fax:
0541.807120
Email:
anagrafe@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
Contatti:
Ufficio di Stato Civile piano terra
Consultazione orari di apertura al pubblico

Rilascio congedo illimitato o assoluto

Note interne:
Il documento attestante la posizione nei confronti del servizio di leva.
Modalità di Attivazione:
D'ufficio
Validità documentazione rilasciata:
Illimitata
Spese a carico dell'utente:
Gratuito

Responsabile del procedimento

Responsabile
Maria Grazia Baraghini

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

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Segretario Comunale - Campidelli Margherita
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segretario@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ufficio
Leva
Responsabile dell'ufficio:
Maria Grazia Baraghini
Telefono:
0541809659
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anagrafe@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
Contatti:
Ufficio Leva piano terra
Consultazione orari di apertura al pubblico

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Leva
Responsabile dell'ufficio:
Maria Grazia Baraghini
Telefono:
0541809659
Email:
anagrafe@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
Contatti:
Ufficio Leva piano terra
Consultazione orari di apertura al pubblico

Riconoscimento figli nati fuori dal matrimonio

Note interne:
Perché un figlio sia riconosciuto come nato fuori dal matrimonio, i genitori non coniugati tra loro, al momento della nascita, devono presentarsi entrambi all'Ufficiale di Stato Civile o del Comune di nascita o del Comune di residenza, o presso la Direzione sanitaria dell'Ospedale dove è avvenuto il parto. Il bambino può essere riconosciuto anche da un solo genitore,in questo caso il figlio assume il cognome dell'unico genitore che l'ha riconosciuto. Il riconoscimento di un figlio può essere fatto: - prima della nascita; - al momento della nascita; - successivamente alla nascita; - durante la celebrazione del matrimonio
Chi può richiederlo:
Unicamente i genitori del riconosciuto
Modalità di Attivazione:
A domanda
Spese a carico dell'utente:
Gratuito
Documenti da presentare:
I documenti necessari vengono richiesti d'ufficio. Per i riconoscimenti successivi alla nascita si deve prendere appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile che deve richiedere d'ufficio i documenti necessari a redigere l'atto.
Riferimenti legislativi (Normativa):
Codice civile - DPR 396/2000

Responsabile del procedimento

Responsabile
Maria Grazia Baraghini

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale - Campidelli Margherita
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Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ufficio
Stato Civile
Responsabile dell'ufficio:
Maria Grazia Baraghini
Telefono:
0541809662
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0541.807120
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Contatti:
Ufficio di Stato Civile piano terra
Consultazione orari di apertura al pubblico

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Stato Civile
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Maria Grazia Baraghini
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Fax:
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Contatti:
Ufficio di Stato Civile piano terra
Consultazione orari di apertura al pubblico

Riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri

Note interne:
Le sentenze o i provvedimenti emesse dall'Autorità straniera, relative allo Stato Civile, possono essere rese efficaci in Italia, mediante trascrizione nei Registri di Stato Civile. L'Ufficiale dello Stato Civile dall'esame dei contenuti delle sentenze o di provvedimenti stranieri, procede alla verifica della sussistenza delle condizioni poste dalla legge e, in caso di esito positivo, provvede alla loro trascrizione nei registri. La sentenza o il provvedimento emesso da un organo giurisdizionale straniero deve riguardare un atto di nascita, matrimonio o morte iscritto, o trascritto dall'estero, nei registri dello Stato Civile del Comune di Savignano sul Rubicone o un cittadino residente nel Comune di Savignano sul Rubicone. E’ necessario presentare: - Documento valido di identità di chi richiede la trascrizione che deve essere l'interessato o l'esercente la potestà in caso di minore. - Copia conforme autenticata della sentenza straniera con attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato, legalizzata e tradotta ufficialmente; - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa personalmente dall'interessato, anche contestualmente alla richiesta di trascrizione , attestante che 'fra le parti e per lo stesso oggetto non è stata pronunciata sentenza del giudice italiano nè che pende procedimento promosso anteriormente a quello straniero'. La predetta dichiarazione non va autenticata ed è esente da diritti. NOTA BENE E' necessario che la sentenza sia presentata in forma integrale. Non possono essere accettati estratti o certificati. L'Ufficio di Stato Civile non è competente a trascrivere provvedimenti stranieri di adozione legittimante, per i quali è necessario rivolgersi al Tribunale per i Minorenni. le sentenze di divorzio emesse all'estero possono essere trascritte se rispettano tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia
Chi può richiederlo:
La trascrizione del provvedimento o dell'atto può essere richiesta all'Ufficio stato civile: dall'Autorità competente (Autorità Giudiziaria, Autorità Consolare, Ministero dell'Interno o Prefettura -  Ufficio Territoriale del Governo, altro Comune, Direzione Sanitaria, ecc), che trasmette il provvedimento o l'atto da trascrivere; direttamente dall'interessato, che deve consegnare il provvedimento o l'atto da trascrivere completo dei requisiti necessari.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Spese a carico dell'utente:
Non sono previsti costi ad eccezione della marca da bollo in caso d istanza scritta.
Riferimenti legislativi (Normativa):
Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) artt. 64 e segg. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) Regolamento Ce n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 Circolare del Ministero dell'Interno 23 giugno 200 n. 24 Convenzioni internazionali Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell'Interno attinenti ed esplicative

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Responsabile
Maria Grazia Baraghini

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Telefono:
0541809662
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0541.807120
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Ufficio di Stato Civile piano terra
Consultazione orari di apertura al pubblico

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Riconciliazione matrimoniale

Note interne:
Consiste nella possibilità che hanno i coniugi, che avevano precedentemente promosso un ricorso per separazione personale, di cui vi era stata omologa e annotazione sull'atto di matrimonio, o che hanno concluso avanti all’ufficiale dello stato civile un accordo consensuale di separazione, o che hanno sottoscritto una convenzione di negoziazione assistita da avvocato per la separazione personale, di rendere una dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile - ove era stato celebrato o trascritto il matrimonio - esprimendo la loro volontà di riconciliarsi.
Chi può richiederlo:
i coniugi separati
A chi è destinato:
sposi che si sono separati
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
A seguito del ricevimento della richiesta verbale con cui i coniugi segnalano di essersi riconciliati, l'Ufficio procede all'acquisizione della copia integrale dell'atto di matrimonio, che deve riportare l'annotazione di separazione. Si fissa un appuntamento con la coppia per il ricevimento della dichiarazione di riconciliazione, che viene resa su apposito modulo predisposto dall'Ufficio, con l'indicazione della data di avvenuta riconciliazione e viene redatto apposito atto sui registri di Stato Civile. Vengono quindi formulate le proposte di annotazione dell'avvenuta riconciliazione che sono apposte a margine dell'atto di matrimonio.
Validità documentazione rilasciata:
Per il tempo strettamente necessario ad adempiere le formalità richieste
Riferimenti legislativi (Normativa):
Codice Civile - 154 - 157 (Capo V) D.P.R. 396/2000 - art. 63 (capo IV) D.P.R. 445/2000

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Pubblicazioni di matrimonio

Note interne:
E' una formalità preliminare alla celebrazione del matrimonio
Chi può richiederlo:
Possono richiedere la pubblicazione di matrimonio: 1) cittadini italiani o cittadini stranieri di cui almeno uno sia residente a Savignano sul Rubicone 2) cittadini stranieri entrambi non residenti
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Preliminarmente occore munirsi di un documento d'identità e codice fiscale, inoltre i soggetti interessati devono trovarsi nella libertà di stato per poter contrarre matrimonio, così come richiesto dall'articolo 86 del codice civile, occorre poi: - Fissare un appuntamento con il responsabile del procedimento per la richiesta di pubblicazione di matrimonio alla quale devono intervenire entrambi gli sposi o persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata; - Chi ha già in corso o ha necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l'Ufficio di Stato Civile; - Chi intende risposarsi (vedovo o divorziato o per matrimonio annullato) deve accertarsi che gli atti di Stato Civile e di Anagrafe, rispettivamente del Comune di nascita e di residenza, siano aggiornati; - Il cittadino italiano nato all'estero deve accertarsi che il proprio atto di nascita sia trascritto in un Comune Italiano; La documentazione viene acquisita d'ufficio previa indicazione da parte dei nubendi dell'amministrazione competente a rilasciarli. NOTA: Per cittadini non italiani tutte le informazioni alla voce "Moduli collegati al Procedimento"
Tempi:
Termini della Pubblicazione ( 8 giorni + 3) Dopo la sottoscrizione da parte dei nubendi del verbale, l'Ufficio di Stato Civile provvede alla pubblicazione, nell'albo pretorio on line dei Comuni di residenza dei nubendi dell'atto di pubblicazione per 8 giorni. Trascorsi 3 giorni dall'ultima pubblicazione, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l’Ufficio rilascerà : 1.certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco; 2.autorizzazione per il Ministro di Culto Per effettuare la celebrazione del matrimonio con rito civile, vedi scheda “Celebrazione Matrimonio Civile”. Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile in un altro Comune devono presentare apposita domanda al Sindaco (in bollo) motivando la richiesta. La delega verrà rilasciata al Sindaco del Comune prescelto per la celebrazione, a pubblicazione avvenuta. Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni dall’ottavo giorno di pubblicazione.
Spese a carico dell'utente:
n.1 marca da bollo per l’atto di pubblicazione n.1 ulteriore marca da bollo se uno degli sposi è residente fuori Savignano sul Rubicone n.1 marca da bollo se gli sposi intendono celebrare il matrimonio civile o culti acattolici fuori Savignano sul Rubicone
Riferimenti legislativi (Normativa):
Moduli Collegati al Procedimento
Matrimonio - Richiesta pubblicazione da parte dei nubendi
Documentazione per matrimonio cittadini non italiani

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Godimento dei diritti politici

Note interne:
E' il certificato che attesta la capacità elettorale del richiedente, cioè la sua qualità di elettore.
Chi può richiederlo:
Chiunque
A chi è destinato:
Come si richiede :
Il richiedente deve presentarsi presso l'Ufficio Elettorale.
Tempi:
il rilascio è immediato.
Validità documentazione rilasciata:
6 mesi dalla data di rilascio.

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Emigrazione - Cambiamento di residenza in un altro Comune italiano

Note interne:
Cambiamento di residenza in un altro Comune italiano.
A chi è destinato:
Modalità di Attivazione:
D'ufficio
Tempi:
5 giorni dalla ricezione.
Spese a carico dell'utente:
gratuito
Documenti da presentare:
Documentazione da presentare - Nessuna documentazione va presentata dall'interessato al Comune di emigrazione, sarà cura del Comune di nuova iscrizione chiedere direttamente la cancellazione al Comune di provenienza. Ricordarsi di comunicare all'ufficio tributi la cessazione della Tari.

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Ufficio
1

Disposizioni anticipate di trattamento - DAT

Note interne:
Dal 31 gennaio 2018 è in vigore la legge 22 dicembre 2017, n.219 avente per oggetto: Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. L'art. 4 di tale legge prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte può, attraverso le DAT (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento) esprimere le proprie volontà in merito alla accettazione o rifiuto di determinati: - Accertamenti diagnostici - Scelte terapeutiche (in generale) - Singoli trattamenti sanitari (in particolare). Indica altresi' una persona di sua fiducia, maggiorenne e capace di intendere e di volere, denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT. Le DAT devono essere redatte nei seguenti modi: - Atto pubblico notarile - Scrittura privata autenticata dal notaio - Scrittura privata semplice munita di firma autografa e consegnata personalmente all’ ufficio dello Stato civile del Comune di residenza del disponente al quale verrà rilasciata formale ricevuta al momento della consegna .
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Il servizio viene svolto presso i Servizi Demografici -ufficio di stato civile previa prenotazione. Come avviare la procedura? Per le informazioni, la prenotazione dell’appuntamento per la consegna delle DAT occorre recarsi presso l'Ufficio dello stato civile, al piano terra del Palazzo Comunale oppure contattare l'ufficio telefonicamente o tramite e-mail
Spese a carico dell'utente:
Il servizio è totalmente gratuito
Riferimenti legislativi (Normativa):
- Legge 22 dicembre 2017, n.219 - Circolare Ministero dell'Interno n- 1 del 08/02/2018
Link Utili
legge n. 219 del 22.12.2017
Circolre Ministero dell'Interno n- 1 del 08/02/2018

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Dispersione ceneri

Note interne:
Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria sigillata e, in base alla volontà del defunto posso essere diperse nell’ambito del territorio della Regione Emilia Romagna nei seguenti luoghi: - nel cinerario comune di cui all’art. 80 comma 6 del DPR 285/1990; - in area privata all’aperto a distanza di oltre 200 metri da centri e insediamenti abitativi e con il consenso del proprietario; - in montagna/ aree naturali, a distanza di oltre 200 metri da centri e insediamenti abitativi; - in natura (in mare, lago, fiume) nei tratti liberi da natanti e manufatti. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente. Il richiedente la dispersione dovrà indicare chiaramente nell’istanza il luogo in cui intende procedere alla stessa, secondo le volontà del defunto.
Chi può richiederlo:
La domanda per la dispersione delle ceneri, indirizzata al Sindaco del Comune di decesso, deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio di Stato Civile, dalla persona avente titolo ad ottenere l’autorizzazione (persona indicata dal defunto) e deve indicare il soggetto che provvederà alla dispersione ed il luogo di dispersione. All’istanza devono essere allegati tutti i documenti e atti comprovanti la volontà del defunto. La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri, deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da: 1) disposizione testamentaria 2) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell’art. 620 del Codice Civile.) 3) dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione 4) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: tale forma di manifestazione di volontà viene provata mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado (figli e genitori) nonchè dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Cod. Civ. nel caso in cui manchino il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall’ufficiale dello stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso, tuttavia nel caso in cui un cittadino residente a Savignano sul Rubicone sia deceduto in regione diversa dall’Emilia-Romgna la cui legislazione non prevede o consente la dispersione, detta autorizzazione può essere disposta in alternativa dall’Ufficiale di stato civile di Savignano sul Rubicone. La persona autorizzata alla dispersione delle ceneri deve far pervenire all’ufficiale di stato civile una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiara il giorno, l’ora ed il luogo ove ha effettuato la dispersione.
A chi è destinato:
i familiari
Modalità di Attivazione:
A domanda
Validità documentazione rilasciata:
Per il tempo strettamente necessario ad adempiere le formalità richieste.
Spese a carico dell'utente:
Marca da bollo per la domanda;  - Marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione. 
Riferimenti legislativi (Normativa):
Regolamento nazionale e regionale in materia di polizia mortuaria: DPR 285/1990 Legge n. 130/2001 Legge Regionale n. 19/2004 Regolamento Comunale Polizia Mortuaria Delibera di Consiglio Comunale n.82 del 24.11.2011
Moduli Collegati al Procedimento
Dichiarazione sostitutiva per dispersione ceneri
Istanza per dispersione

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Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ( DSAN )

Note interne:
Quando non è possibile utilizzare l'autocertificazione si potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Con questa dichiarazione si possono comprovare stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato o anche di altre persone di cui l'interessato abbia conoscenza (ad esempio: essere erede, essere proprietario o affittuario di un appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità all'originale della copia di un documento, etc.). Chi può rendere la D.S.A.N Gli interessati, purchè maggiorenni. Possono utilizzarla anche i cittadini dell'Unione Europea, con le stesse modalità previste per gli italiani, e gli stranieri extracomunitari limitatamente a fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Chi può accettare la D.S.A.N Le amministrazioni pubbliche, i servizi pubblici cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, erogazione energia, servizio postale, le reti telefoniche ecc... ( Es: Enel, Poste, Rai, Ferrovie dello Stato, Telecom ecc..) La D.S.A.N e i privati La (DSAN) è estesa ai privati (ad es: banche, assicurazioni) che decidono di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare la (DSAN) non è un obbligo, ma una facoltà. Le responsabilità di chi rende la D.S.A.N Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con la (DSAN). Le amministrazioni hanno fiducia nel cittadino e al tempo stesso effettuano controlli sulla rispondenza alla verità delle (DSAN). In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciata all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti.
Chi può richiederlo:
Basta una semplice dichiarazione firmata dall'interessato, senza autentica della firma* e imposta di bollo. *L'autentica della firma è necessaria unicamente per le DSAN da presentare ad un privato che accetti di riceverla e al fine della riscossione, da parte di terzi, di benefici economici (pensioni, contributi, etc). Per agevolare i cittadini l'amministrazione comunale mette a disposizione i moduli presso l'ufficio anagrafe ed U.R.P.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Spese a carico dell'utente:
Nessuno se non viene richiesta l'autentica della sottoscrizione, in caso di autentica marca da bollo di € 16,00 da portare al momento dell'autentica
Riferimenti legislativi (Normativa):
DPR 445/2000
Moduli Collegati al Procedimento
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Dichiarazione sostitutiva atto di certificazione - altri casi

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Dichiarazione di nascita

Note interne:

La dichiarazione di nascita può essere fatta dal padre, dalla madre (nel caso i genitori non siano sposati occorre la presenza di entrambi i genitori) o dal sanitario che ha assistito al parto, con le seguenti modalità:
- entro 3 giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura dove è avvenuta la nascita
- entro 10 giorni presso l'ufficio di stato civile del Comune ove è avvenuta la nascita o nel Comune di residenza della madre o del padre
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Presentarsi personalmente all'Ufficio di Stato civile con i seguenti documenti: - attestazione di nascita rilasciata dalla direzione sanitaria, - documento di riconoscimento del dichiarante o dei dichiaranti. Per i cittadini stranieri è richiesto il passaporto di entrambi genitori. NOTE Nel caso in cui i genitori non siano coniugati devono essere presenti entrambi al momento della dichiarazione di nascita per effettuare il riconoscimento del bambino. Se i genitori si presentano allo Stato Civile dopo i 10 giorni previsti per la dichiarazione, viene effettuata una dichiarazione tardiva dove i genitori dovranno giustificare la mancata dichiarazione nei termini
Tempi:
L'iscrizione è immediata
Spese a carico dell'utente:
Gratuito
Riferimenti legislativi (Normativa):
Codice civile DPR 396/2000

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Dichiarazione di morte

Note interne:
La dichiarazione di morte deve essere resa entro 24 ore dall’evento presso l’ufficio di Stato Civile ove è avvenuto il decesso.
Chi può richiederlo:
La dichiarazione di morte avvenuta in una civile abitazione deve essere resa all'ufficiale dello stato civile da un parente, dall'incaricato delle pompe funebri, o da chi è a conoscenza del fatto con i seguenti documenti: - certificato necroscopico rilasciato dal medico necroscopo (medico dell’A.U.S.L.) - scheda ISTAT (redatta dal medico curante o necroscopo) In caso di morte avvenuta in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o altro stabilimento il Direttore o suo delegato deve trasmettere avviso della morte all'Ufficio di Stato Civile corredato dai documenti sopra indicati.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Spese a carico dell'utente:
Nessuno
Riferimenti legislativi (Normativa):
DPR 3/11/2000 n.396
Moduli Collegati al Procedimento
Domanda autorizzazione trasporto salma all'estero
Domanda per trasporto salma in Italia bis

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Consultazione orari di apertura al pubblico

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
1

Dati statistici

Note interne:
Dati aggregati relativi alla popolazione del Comune e alle dinamiche demografiche
A chi è destinato:
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
presentando richiesta scritta motivata con l'indicazione dei dati richiesti e del relativo utilizzo.
Tempi:
30 giorni dalla presentazione della richiesta.
Spese a carico dell'utente:
Gratuito

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Ufficio
Elettorale
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anagrafe@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
Contatti:
Ufficio Elettorale Piano Terra
Consultazione orari di apertura al pubblico

Cremazione di salma

Note interne:
L'ufficiale dello stato civile, su delega del Sindaco, rilascia autorizzazione alla cremazione di cadavere. La competenza è del Comune ove è avvenuto il decesso. Coloro che intendono farsi cremare devono esprimere tale volontà mediante: -testamento olografo o reso e depositato presso un notaio; -iscrizione ad una associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati; In mancanza della espressione della volontà nei modi sopraindicati, è necessaria una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa da parte dei familiari. I familiari che possono sottoscrivere tale dichiarazione sono: il coniuge oppure, in mancanza, i parenti prossimi fino il 6°grado; se ci sono più parenti dello stesso grado, la dichiarazione deve essere resa da tutti.
Chi può richiederlo:
La richiesta di cremazione deve essere presentata all'Ufficio di stato civile, con il certificato medico attestante la morte per cause naturali; in caso di morte improvvisa o sospetta, è necessario il nulla osta dell' Autorità Giudiziaria; il certificato deve essere redatto dal medico necroscopo. Alla domanda si deve allegare il documento che attesti la volontà alla cremazione
A chi è destinato:
I familiari
Modalità di Attivazione:
A domanda
Validità documentazione rilasciata:
Per il tempo strettamente necessario ad adempiere le formalità richieste.
Spese a carico dell'utente:
- Marca da bollo di € 16,00 per la domanda; - Marca da bollo di € 16,00 per il rilascio dell'autorizzazione. - L' iscrizione alla Società di Cremazione è a pagamento
Riferimenti legislativi (Normativa):
Regolamento nazionale e regionale in materia di polizia mortuaria: DPR 285/1990 Legge n. 130/2001 Legge Regionale n. 19/2004 Regolamento Comunale Polizia Mortuaria Delibera di Consiglio Comunale n.82 del 24.11.2011
Moduli Collegati al Procedimento
Dichiarazione sostitutiva per cremazione
Dichiarazione sostitutiva per affidamento urna
Dichiarazione sostitutiva per dispersione ceneri
Domanda di autorizzazione alla cremazione e relativo trasporto
Istanza per dispersione
Istanza per l'affidamento dell'urna

Responsabile del procedimento

Responsabile

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale - Campidelli Margherita
Email:
segretario@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ufficio
Stato Civile
Responsabile dell'ufficio:
Maria Grazia Baraghini
Telefono:
0541809662
Fax:
0541.807120
Email:
anagrafe@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
Contatti:
Ufficio di Stato Civile piano terra
Consultazione orari di apertura al pubblico

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

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Convivenze di fatto

Note interne:
La convivenza di fatto si istituisce tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile tra loro o con altre persone.
Chi può richiederlo:
Chi può costituire una convivenza di fatto: La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da cittadini italiani o stranieri maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di assistenza morale e materiale, che siano: non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione; non unite da matrimonio o da unione civile tra loro o con altre persone; residenti nel Comune di Savignano sul Rubicone e coabitanti allo stesso indirizzo (stessa famiglia anagrafica).
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Come dichiarare una convivenza di fatto : Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all'anagrafe come residenti nel Comune di Savignano sul Rubicone allo stesso indirizzo, possono presentare l'apposita dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto, congiunta e sottoscritta da entrambi, unitamente alle copie dei rispettivi documenti di identità in corso di validità e secondo il facsimile disponibile su questa pagina all'Ufficio Anagrafe. La dichiarazione può essere inoltrata al Comune di Savignano sul Rubicone scegliendo una delle seguenti modalità: 1) direttamente all’Ufficio Anagrafe del Comune di Savignano sul Rubicone (FC)- P.zza Borghesi, 9 (tel. 0541/809642) muniti di un documento d'identità; E' preferibile fissare un appuntamento telefonando al n. 0541/809642 o al n. 0541/809666. Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune , o se già residenti nel Comune di Savignano sul Rubicone, trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno presentare l'apposita dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto, unitamente alla dichiarazione di residenza per iscrizione anagrafica da altro Comune o cambio di indirizzo secondo le modalità già previste per tali procedure. 2) con raccomandata indirizzata a : Comune di Savignano sul Rubicone (FC) - Servizi Demografici - P.zza Borghesi,9 47039 Savignano sul Rubicone (FC); 3) via fax al numero 0541/807120 4) via telematica all'indirizzo mail: savignano@cert.provincia.fc.it La trasmissione in via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni: - che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale e trasmessa attraverso casella di posta elettronica certificata del dichiarante; - che la copia della dichiarazione, completa di firme autografe e copie dei documenti di identità validi dei dichiaranti, sia acquisita mediante scanner e trasmessa attraverso posta elettronica semplice o PEC;
Tempi:
Tempi del procedimento: 2 (due) giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici. 45 (quarantacinque) giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti. Accertamento dei requisiti: L’Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza de requisiti previsti per l’istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all’art. 36 della Legge n. 76/2016). In mancanza di comunicazioni entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione resa o inviata, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.
Riferimenti legislativi (Normativa):
Legge 20 maggio 2016, n. 76
Moduli Collegati al Procedimento
Dichiarazione anagrafica per la costituzione della "Convivenza di fatto"
Dichiarazione relativa alla cessazione della "Convivenza di fatto"
Informazioni generali convivenze di fatto - diritti dei conviventi

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Per appuntamento recarsi allo sportello anagrafe 0541.809666

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Certificato di iscrizione alle liste elettorali

Note interne:
E’ il certificato che attesta l’ iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza.
A chi è destinato:
Come si richiede :
Di persona allo Sportello Certificazioni e/o all'Ufficio Elettorale. Per posta allegando la copia del documento di identità del richiedente e la busta preaffrancata per il ritorno.
Tempi:
Il rilascio è immediato.
Validità documentazione rilasciata:
6 mesi dalla data di rilascio
Spese a carico dell'utente:
E' gratuito se richiesto per la presentazione di candidature, di proposte di referendum o iniziativa legislativa popolare.

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Certificati anagrafici storici

Note interne:
Sono certificati che attestano situazioni anagrafiche pregresse (Es:stati di famiglia riferiti ad una certa data, storici, originari, certificati storici di residenza, ecc.) Sostituibili anche con autocertificazione
Chi può richiederlo:
A chi è destinato:
Chiunque abbia interesse.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Fare motivata richiesta scritta
Validità documentazione rilasciata:
Illimitata
Spese a carico dell'utente:
Diritti di segreteria di Euro 5,20 per ogni componente certificato se il rilascio del certificato è in bollo (in tal caso produrre marca da bollo Euro 16,00). I diritti sono della metà se il rilascio è in esenzione da bollo.
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
contante
Riferimenti legislativi (Normativa):
DPR 223/1989 DPR 223/1967 DPR 396/2000 Legge 8 giugno 1962, n. 604 Tab.D art.6 bis
Moduli Collegati al Procedimento
Richiesta certificazione anagrafica e/o di stato civile ( certificato )
Autocertificazione di residenza storico

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Certificati anagrafici - rilascio

Note interne:
ATTIVO IL SERVIZIO ON-LINE L’Ufficiale di Anagrafe rilascia i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia a chiunque ne faccia richiesta.Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (ad eccezione della professione e titolo di studio) può essere certificata con i seguenti certificati di: - cittadinanza - stato libero - risultanza anagrafica di nascita - esistenza in vita Inoltre, nel caso di stati e qualità personali concernenti la stessa persona, questi possono essere contenuti in un unico documento mediante richiesta di certificati contestuali. Quando sono sostituibili con l’autocertificazione: Sempre
Chi può richiederlo:
Chiunque ne faccia richiesta.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Per richiederli occorre: - conoscenza delle generalità della persona da certificare: cognome, nome e data di nascita. - conoscenza dell’uso del certificato richiesto, per una corretta applicazione dell’imposta di bollo. Qualora sia richiesto un certificato di una persona estranea alla famiglia anagrafica del richiedente necessita richiesta scritta su apposito modulo
Validità documentazione rilasciata:
La validità delle certificazioni anagrafiche è di 6 mesi. Ai sensi dell'art. 15 L. 183/2011 sui certificati è apposta la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Questi ultimi sono obbligati ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Riferimenti legislativi (Normativa):
DPR 223/1967 DPR 223/1989 DPR 396/2000
Accesso al Servizio Online
Il servizio online è raggiungibile al seguente indirizzo:  http://www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=21174&idCat=21415&ID=21415
Moduli Collegati al Procedimento
Richiesta certificazione anagrafica e/o di stato civile ( certificato )
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per fabbricati in particolari condizioni di esclusi
Autocertificazione di residenza
Autocertificazione di residenza storico
Autocertificazione di residenza e stato di famiglia
Dichiarazione sostitutiva atto di certificazione - altri casi

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Celebrazione di Matrimonio Civile

Note interne:
La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal Codice Civile. Nel giorno stabilito l'Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato), alla presenza di due testimoni maggiorenni,anche parenti,celebra il matrimonio. I matrimoni civili vengono celebrati, nella Sala Consiliare del Municipio, nella Sala Dario Galeffi, nella sala della Giunta Municipale e nei seguenti palazzi di proprietà comunale: Palazzo Vendemini (sede della biblioteca comunale) e Palazzo Martuzzi -Sala polivalente "Salvador Allende" in orari preventivamente concordati con l'Ufficiale di Stato Civile.
A chi è destinato:
Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizione,le pubblicazioni matrimoniali,o, nel caso di matrimonio per delega, coloro che siano in possesso di richiesta rilasciata dal Comune o dall' Autorità Consolare che ha effettuato la pubblicazione matrimoniale. Se gli sposi non conoscono perfettamente la lingua italiana devono farsi assistere durante la celebrazione del matrimonio da un interprete.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Gli sposi devono presentare, almeno una settimana prima del matrimonio, i moduli con le generalità dei testimoni presenti alla celebrazione ed indicare la scelta del regime patrimoniale. Qualora si intenda celebrare il matrimonio civile in altro comune, deve essere presentata, all'Ufficiale di Stato Civile di Savignano sul Rubicone, apposita domanda in carta da bollo, dichiarandone i motivi. Nel caso di nubendi residenti in altro Comune, o all'estero che intendano celebrare matrimonio civile in Savignano sul Rubicone, devono prenotare il matrimonio almeno 15 giorni prima della data stabilita esibendo: la richiesta del Comune di residenza o dell'Autorità Consolare, i documenti di identità, i codici fiscali;inoltre dovranno comunicare:la scelta del regime patrimoniale, la professione e il titolo di studio ai fini statistici.
Rapporto patrimoniale tra i coniugi In difetto di diverse manifestazione di volontà, il regime che per legge regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni. Si precisa pertanto che le coppie che contraggono matrimonio se desiderano: - la comunione dei beni: non debbono fare nessuna dichiarazione - il silenzio fa automaticamente discendere il regime della comunione dei beni; - la separazione dei beni: all'atto della celebrazione del matrimonio debbono dichiarare all'Ufficiale di Stato Civile la loro volontà di mantenere separati, anche per il futuro, i rispettivi beni. Se uno dei due sposi o entrambi sono cittadini stranieri possono seguire la legge ( italiana o del paese di appartenenza) da applicare ai loro rapporti patrimoniali. art. 30 Legge 218/1995
Spese a carico dell'utente:
Gratuito se il matrimonio viene celebrato dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13,00. ( vedi alla voce Giorni di celebrazione) La celebrazione in giorni diversi e/o al di fuori degli orari sopra indicati è soggetta al rimborso di €100,00 su domanda degli interessati.
Riferimenti legislativi (Normativa):
Codice civile DPR 396/2000 Regolamento comunale approvato con delibera Giunta Municipale n.60 del 28/4/2008. Legge 31.05.1995 n.2018
Moduli Collegati al Procedimento
Modulo richiesta celebrazione di matrimonio civile
Modulo richiesta sala per matrimonio civile

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Carta d'identità elettronica

Note interne:
Approvato in data 29 aprile 2021 dal Consiglio dei Ministri il decreto- legge cd. proroghe "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (decreto-legge). Con tale approvazione, la validità dei documenti identità scaduti è prorogata al 30 settembre 2021. In sintesi: alcune delle principali previsioni riguardanti sia i documenti che i tioli di soggiorno: - Documenti di identità: proroga dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 dei termini di validità dei documenti di identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. - Patenti di guida: con riferimento alle domande presentate - nel 2020 per sostenere l'esame di guida, il decreto estende da sei mesi a un anno il termine entro il quale è possibile sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente. Per le scadenze e proroghe per patenti, esami di guida e revisione dei veicoli si rimanda al sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. ALTRE SCADENZE PROROGATE - Permessi di soggiorno: i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati al 31 luglio 2021. Nelle more, gli interessati possono presentare istanza di rinnovo. - Vedi comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.16 La Carta d'Identità Elettronica ( CIE ), che ha la forma e le dimensioni di una carta di credito, è dotata di un microchip contenente tutte le informazioni necessarie all’identificazione del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale). La nuova carta può essere utilizzata per richiedere l’identità digitale sul sistema Spid (Sistema pubblico di identità digitale), attraverso il quale accedere ai servizi erogati online dalle pubbliche amministrazioni. QUANDO SI RILASCIA LA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - SCADENZA della carta d'identità in possesso ( puo' essere rinnovata 180 gg prima) - DETERIORAMENTO della carta d'identità in possesso che deve essere riconsegnata in qualsiasi condizioni si trovi anche in caso di lavaggio accidentale in lavatrice -FURTO O SMARRIMENTO presentarsi con la denuncia fatta alle Autorità competenti LE CARTE D'IDENTITÀ CARTACEE Sono valide fino alla scadenza,NON verranno SOSTITUITE CASI PARTICOLARI E' ammesso il rilascio della carta d'identità cartacea ESCLUSIVAMENTE per i seguenti casi: - Cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E - Casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di: - Consultazione elettorale - Partecipazione a concorsi o gare pubbliche - Viaggio imminente (presentazione biglietto aereo o prenotazione) - Salute Per verificare in quali Stati è possibile espatriare con la carta d'identià valida http://www.viaggiaresicuri.it Polizia di Stato area Per il cittadino.
Chi può richiederlo:
Cittadini residenti
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Occorre prendere appuntamento o allo sportello o telefonicamente chiamando tel. 0541.809616
Spese a carico dell'utente:
€ 22
Documenti da presentare:
Per i cittadini residenti:
MAGGIORENNI
- n.1 fotografia formato tessera recente, risalente a non piu' di sei mesi, su sfondo bianco, capo scoperto, occhi ben visibili ( senza occhiali) posizione frontale, stampata su carta fotografica ad alta risoluzione - Tessera Sanitaria o il codice fiscale; - documento d’identità scaduto o deteriorato, o l’eventuale denuncia di furto o smarrimento; in mancanza di un valido documento di riconoscimento per l’identificazione occorre presentarsi accompagnati da 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere l'interessato. I testimoni non sono necessari quando la carta smarrita o rubata sia stata rilasciata dal Comune di Savignano sul Rubicone negli ultimi 10 anni
PER I MINORENNI
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che inoltre, a partire dai 12 anni, firma il documento e deposita le impronte digitali. Deve essere accompagnato da almeno uno dei genitori (munito di documento d'identità) ai fini dell'identificazione. I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Per il rilascio di un documento valido per l'espatrio del minore è indispensabile l'assenso all'espatrio reso da entrambi i genitori o dall'unico esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina). L’assenso può essere reso dai genitori che accompagnano il minore; se uno dei due genitori non può essere presente allo sportello, è sufficiente che sottoscriva l'atto di assenso. (vedi modulistica)
PER I CITTADINI EXTRACEE SERVE anche - permesso di soggiorno valido - se si tratta di primo rilascio di carta d'identità anche passaporto in corso di validità
Link Utili
http://www.poliziadistato.it
http://www.viaggiaresicuri.it
Moduli Collegati al Procedimento
Assenso del genitore richiesta carta d'identità valida per l'espatrio per minorenne

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Cambio di residenza - venire ad abitare a Savignano sul Rubicone

Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
E' possibile richiederlo anche allo sportello su appuntamento - Si consiglia di presentarsi allo sportello per avere tutte le indicazioni necessarie per la compilazione e per avere l'appuntamento
Accesso al Servizio Online
Il servizio online è raggiungibile al seguente indirizzo:  https://sportellotelematico.unionerubiconemare.it/action:s_italia:cambio.abitazione.residenza;residenza
Moduli Collegati al Procedimento
Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero
Dichiarazione di residenza -( valido anche per il cambio di residenza ) e istruzioni per occupazione abitazione
Dichiarazione di residenza - Allegato A : documentazione necessaria anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea.
Dichiarazione di residenza – Allegato B: documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea.
Dichiarazione di abbandono
Dichiarazione di residenza - Allegato 2 - utilizzo abitazione dichiarazione del proprietario
Dichiarazione di residenza - istruzioni
Residenza - dichiarazione di residenza RESA DA RESPONSABILE DELLA CONVIVENZA (es: Residenza in Caserma, in Casa residenza anziani non autosufficienti ecc...)
Residenza - Dichiarazione di residenza resa dal tutore
Dichiarazione di assenso al trasferimento di minore (Artt. 64-47 T.U. 445/2000)

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0541.807120
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Per appuntamento recarsi allo sportello anagrafe 0541.809666

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Cambio di nome e cognome

Note interne:
Il cambiamento o l’aggiunta di nome o cognome deve essere richiesto con domanda motivata alla Prefettura di Forli’-Cesena competente in base alla residenza del richiedente.
Il Prefetto se ritiene di prendere in considerazione la domanda, con un suo decreto autorizza il richiedente a fare pubblicare all'albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di attuale residenza, per 30 gg, un avviso con il sunto della domanda.
Una volta eseguite le pubblicazioni il Prefetto emette un decreto che deve essere trascritto su istanza dell'interessato nei registri di stato civile del Comune di residenza e comunicato a cura di questo all'ufficiale di stato civile del Comune di nascita e di eventuale matrimonio.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Spese a carico dell'utente:
Gratuito
Riferimenti legislativi (Normativa):
DPR 396/2000.
Link Utili
http://www.prefettura.it/forlicesena/multidip/index.htm

Responsabile del procedimento

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Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
1

Cambiare abitazione ( residenza ) all'interno del Comune di Savignano sul Rubicone

Note interne:
Il cambio di abitazione avviene quando un cittadino o una famiglia si trasferiscono sempre all’interno dello stesso Comune. Per cambiare la propria abitazione occorre presentare apposita dichiarazione. Dalla data della dichiarazione il cittadino potrà utilizzare l’autocertificazione e, a decorrere dal terzo giorno, se occorre potrà ottenere il certificato di residenza e di stato di famiglia con il nuovo indirizzo. Se necessario, il cittadino italiano riceverà un tagliandino adesivo con il nuovo numero di sezione da applicare sulla propria scheda elettorale, in occasione della prima revisione elettorale utile. Per consentire un corretto accertamento da parte della Polizia Locale, il cittadino deve apporre sul citofono e sulla cassetta postale l'indicazione del proprio cognome e nome o comunicare al Comune se sono presenti riferimenti diversi (ad esempio numeri, lettere o altri cognomi). La registrazione del cambio indirizzo nella banca dati dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) comporta l’aggiornamento automatico dell’indirizzo presso le banche dati dei seguenti gli enti : Motorizzazione civile INPS Agenzia delle Entrate. Contestualmente alla dichiarazione, è necessario che il cittadino regolarizzi la sua posizione rispetto all’occupazione dei locali per la tassa rifiuti solidi urbani.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Accesso al Servizio Online
Il servizio online è raggiungibile al seguente indirizzo:  https://sportellotelematico.unionerubiconemare.it/action:s_italia:cambio.abitazione.residenza;abitazione
Moduli Collegati al Procedimento
Dichiarazione di residenza -( valido anche per il cambio di residenza ) e istruzioni per occupazione abitazione
Dichiarazione di residenza - Allegato A : documentazione necessaria anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea.
Dichiarazione di residenza – Allegato B: documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea.
Dichiarazione di residenza - Allegato 2 - utilizzo abitazione dichiarazione del proprietario
Dichiarazione di residenza - istruzioni
Dichiarazione dei "vincoli affettivi"

Responsabile del procedimento

Responsabile

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale - Campidelli Margherita
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Residenze
Responsabile dell'ufficio:
Maria Grazia Baraghini
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Fax:
0541.807120
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Per appuntamento recarsi allo sportello anagrafe 0541.809666

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Anagrafe
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Maria Grazia Baraghini
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Sportello Anagrafe c/o UNICO lo sportello del cittadino Piano terra
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Autocertificazione ( Dichiarazione sostitutiva di certificazione )

Note interne:
L’ autocertificazione consente al cittadino di sostituire un atto amministrativo di certezza con una propria dichiarazione Le dichiarazioni che si possono autocertificare - Data e il luogo di nascita - Residenza - Cittadinanza - Godimento dei diritti civili e politici - Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero - Stato di famiglia - Esistenza in vita - Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente - Iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni - Appartenenza a ordini professionali - Titolo di studio, esami sostenuti - Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica - Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali - Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto - Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria - Stato di disoccupazione - Qualità di pensionato e categoria di pensione - Qualità di studente - Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili - Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo - Tutte le situazione relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio - Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa - Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali - Qualità di vivenza a carico - Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile - Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
Chi può richiederlo:
I cittadini maggiorenni. Possono utilizzarla anche i cittadini dell’Unione Europea, con le stesse modalità previste per gli italiani, e gli stranieri extracomunitari limitatamente a fatti, stati e qualità personali certificabili in Italia
Come si richiede :
Per sostituire qualsiasi certificato basta una semplice dichiarazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e imposta di bollo.
Per agevolare i cittadini l’amministrazione comunale mette a disposizione i moduli presso l’ufficio anagrafe ed U.R.P.
Spese a carico dell'utente:
Nessuno
Riferimenti legislativi (Normativa):
DPR 445/2000
Moduli Collegati al Procedimento
Autocertificazione - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) -
Autocertificazione di residenza
Autocertificazione di residenza storico
Autocertificazione di residenza e stato di famiglia
Dichiarazione sostitutiva atto di certificazione - altri casi

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Maria Grazia Baraghini

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

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Autenticare le sottoscrizioni su istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

Modalità di Attivazione:
A domanda
Accesso al Servizio Online
Il servizio online è raggiungibile al seguente indirizzo:  https://sportellotelematico.unionerubiconemare.it/action:s_italia:autenticazione;sottoscrizioni

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1

Autenticare le copie di documenti

Modalità di Attivazione:
A domanda
Riferimenti legislativi (Normativa):
DPR 445/2000. Circolare Miacel Min. Interno n.11 -15/07/1997
Accesso al Servizio Online
Il servizio online è raggiungibile al seguente indirizzo:  https://sportellotelematico.unionerubiconemare.it/action:s_italia:autenticazione;copie

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Ufficio
1

Autentica di firma e rilascio di Carta d'identità a domicilio

Note interne:
Nel caso di impossibilità a presentarsi personalmente allo sportello anagrafico per grave malattia, per invalidità o per altre cause, può essere richiesto il rilascio a domicilio sia di carta d’identità, sia di autentica di sottoscrizione (firme, deleghe pensioni, dichiarazioni sostitutive atto di notorietà).
Tale servizio, salvo situazioni particolari, viene espletato dagli incaricati dell’Ufficio di Polizia Municipale.
A chi è destinato:
Alle persone con residenza o domicilio nel Comune - Impossibilità di presentarsi all’Ufficio Anagrafe documentata (con certificato del medico curante, decreto di invalidità, decreto di concessione dell’indennità di accompagnamento, ecc. ), se tale circostanza non è conosciuta direttamente dall’Ufficio di Polizia Municipale.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Il servizio può essere richiesto direttamente all’Ufficio di Polizia Municipale compilando apposito modulo da parte degli interessati. Nel caso di richiesta di carta di identità, gli stessi dovranno consegnare tre foto formato tessera recenti e uguali.
Spese a carico dell'utente:
Il servizio a domicilio è gratuito. L’incaricato provvederà ad esigere esclusivamente il corrispettivo per: -autentica di firma Euro 16,00 per l’imposta di bollo, se dovuta, più diritti Euro 0,26 o Euro 0,52 -per la carta di identità Euro 5,42. In caso di smarrimento Euro 10,58 (è necessario produrre denuncia di smarrimento).

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Ufficio
Anagrafe
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Maria Grazia Baraghini
Telefono:
0541 809616
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Albo presidenti di seggio - Iscrizione

Note interne:
E' l'elenco delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale, costituito dai nominativi di coloro che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti di legge.
Chi può richiederlo:
I cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune. Sono esclusi dalle funzioni di presidente: - i dipendenti dei ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; - gli appartenenti a Forze Armate in servizio; - i medici delle AUSL incaricati delle funzioni già di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei medici condotti; - i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; - i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazioni; - coloro che,alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Presentando domanda entro il mese di ottobre, su apposito modulo in distribuzione presso l'U.R.P.
Tempi:
Entro il mese di ottobre di ogni anno su modulo disponibile presso l'U.R.P. L'iscrizione decorre dal mese di febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta.
Spese a carico dell'utente:
Gratuito
Moduli Collegati al Procedimento
Domanda per iscrizione albo presidente di seggio

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Ufficio
Elettorale
Responsabile dell'ufficio:
Maria Grazia Baraghini
Telefono:
0541809659
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Contatti:
Ufficio Elettorale Piano Terra
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Ufficio
Elettorale
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Maria Grazia Baraghini
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0541809659
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Ufficio Elettorale Piano Terra
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Albo degli scrutatori di seggio - Iscrizione

Note interne:
L'albo degli scrutatori è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, costituito dai nominativi degli elettori che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In occasione di elezioni e/o referendum gli scrutatori necessari vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale fra gli iscritti all'Albo.
Chi può richiederlo:
Sono idonei gli elettore del Comune di Savignano sul Rubicone che hanno assolto agli obblighi scolastici. ESCLUSIONI Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore: - i dipendenti dei Ministeri dell'Interno,delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; - gli appartenenti a Forze Armate in servizio - i medici provinciali,gli ufficiali sanitari e i medici condotti - i segretari comunai e i dipendenti dei Comuni, adetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunale - i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione - coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Mediante domanda entro il mese di novembre di ogni anno su modulo disponibile presso l'URP. L'iscrizione decorre dal gennaio dell'anno successivo alla richiesta
Tempi:
Entro il mese di novembre di ogni anno su modulo disponibile presso l'URP. L'iscrizione decorre dal 15 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della richiesta.
Spese a carico dell'utente:
nessuna
Moduli Collegati al Procedimento
Domanda per iscrizione albo scrutatori di seggio ( scrutatore )

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Ufficio
1

Affidamento ceneri

Note interne:
L’affidamento personale delle ceneri è autorizzato dal Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Savignano sul Rubicone nel caso in cui in base alla volontà espressa in vita dal defunto, l’urna cineraria venga collocata nel territorio di questo Comune.
Chi può richiederlo:
L’autorizzazione all’affidamento personale delle ceneri può essere rilasciato solo a privati residenti nel Comune di Savignano sul Rubicone, indipendentemente dal luogo di decesso del defunto. La domanda per l’affidamento personale delle ceneri è indirizzata al Sindaco qualora si individui nel Comune di Savignano sul Rubicone il luogo di conservazione delle ceneri allegando alla stessa tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto nonché copia del verbale di avvenuta cremazione La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all’affidatario deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da: 1) disposizione testamentaria 2) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell’art. 620 del Codice Civile.) 3) dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione 4) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: tale forma di manifestazione di volontà viene provata mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado (figli e genitori) nonchè dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Cod. Civ. nel caso in cui manchino il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali. . Il luogo ordinario di conservazione dell’urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest’ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento. La variazione di indirizzo all’interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione di variazione del luogo di conservazione dell’urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato. In caso di decesso dell’affidatario, il coniuge se presente o i parenti (di primo grado) (o individuati in base all’art, 74 e segg. Codice civile) dovranno presentare una nuova richiesta oppure restituire l’urna al cimitero
A chi è destinato:
I familiari
Modalità di Attivazione:
A domanda
Validità documentazione rilasciata:
:Per il tempo strettamente necessario ad adempiere le formalità richieste.
Spese a carico dell'utente:
Marca da bollo per la domanda;  - Marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione. 
Riferimenti legislativi (Normativa):
Regolamento nazionale e regionale in materia di polizia mortuaria: DPR 285/1990 Legge n. 130/2001 Legge Regionale n. 19/2004 Regolamento Comunale Polizia Mortuaria Delibera di Consiglio Comunale n.82 del 24.11.2011
Moduli Collegati al Procedimento
Dichiarazione sostitutiva per affidamento urna
Istanza per l'affidamento dell'urna

Responsabile del procedimento

Responsabile
Maria Grazia Baraghini

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Stato Civile
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0541.807120
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Ufficio di Stato Civile piano terra
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Stato Civile
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0541809662
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Acquisto di cittadinanza italiana

Note interne:

La dichiarazione per l’acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla legge sono rese all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero in caso di residenza all’estero, davanti all’Autorità Diplomatica o Consolare.
Le dichiarazioni suddette vengono iscritte o trascritte nei registri di cittadinanza e di esse viene effettuata l’annotazione a margine dell’atto di nascita.
Il cittadino italiano che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare se risiede o stabilisce la residenza all’estero.
Lo straniero, nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età diviene cittadino se dichiara, entro un anno dalla maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza(art.4 comma 2 L.91/1992).
Chi può richiederlo:
Può acquistare la cittadinanza italiana:
  • lo straniero coniugato con cittadino italiano che risiede in Italia da almeno due anni ( un anno in presenza di figli minori) dopo la celebrazione del matrimonio (art. 5 L.91/1992).
  • lo straniero che risieda legalmente in Italia da 10 anni (art. 9 - lett.f - L. 91/1992).
  • l’apolide che risieda legalmente da almeno 5 anni in Italia (art. 9 - lett.e L.91/ 1992).
  • il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea che risieda da almeno 4 anni in Italia (art. 9 - lett.d L. 91/1992).
  • lo straniero maggiorenne adottato da cittadini italiani che risieda da almeno 5 anni in Italia dopo l’adozione (art. 9 - lett.b - L. 91/1992).
  • lo straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato Italiano per almeno 5 anni, anche all’estero(art 9 - lett.c - L. 91/1992).
  • lo straniero che abbia il padre o la madre o ascendente in linea retta di secondo grado cittadini per nascita o che sia nato in Italia, che risieda legalmente per 3 anni nel territorio della Repubblica e in entrambi i casi (art.9 - lett.a - L.91/1992).
.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Documenti da presentare:

Occorre specifica documentazione comprovante le condizioni richieste per legge. 1)
La richiesta di cittadinanza ai sensi degli art. 5 e 9 L. 91/1992 da presentare alla Prefettura di FC,dal 18.06.2016 avviene con modalità esclusivamente telematica mediante il sistema esistente "ALI" raggiungibile all'indirizzo https://cittadinanza.dlci.interno.it a cui il richiedente dovrà registrarsi ed accedervi mediante credenziali ricevuta a seguito della registrazione stessa. 2) Presentata la domanda al Ministero dell’Interno tramite la Prefettura di Forlì-Cesena o direttamente alla Prefettura per le istanze ai sensi art.9 L.91/1992, il Ministero stesso o la Prefettura, ha un massimo di 730 giorni per emettere il decreto di conferimento della cittadinanza 3) Lo straniero in possesso del Decreto di conferimento della cittadinanza deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Residenza entro 6 mesi dalla data della notifica. (previo appuntamento)
Riferimenti legislativi (Normativa):
Legge 5/2/1992, n.91 DPR 12/10/1993, n.572 DPR 18/4/1994, n.362 DPR 396/2000
Link Utili
http://www.prefettura.it/forlicesena/multidip/index.htm

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