Guida ai servizi - Comune di Savignano sul Rubicone

Guida ai servizi - Comune di Savignano sul Rubicone

INDICE DEI SERVIZI SELEZIONATI:

  1. Unioni civili tra persone dello stesso sesso
  2. Trascrizione atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza per eventi avvenuti in altri Comuni o all'estero
  3. Separazione e Divorzio
  4. Riconoscimento figli nati fuori dal matrimonio
  5. Riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri
  6. Riconciliazione matrimoniale
  7. Pubblicazioni di matrimonio
  8. Iscriversi all'albo dei giudici popolari - Servizio on line Sportello Polifunzionale
  9. Dichiarazione di nascita
  10. Dichiarazione di morte
  11. Convivenze di fatto
  12. Chiedere il rilascio o l'aggiornamento del libretto internazionale di famiglia - Servizio on line Sportello Polifunzionale
  13. Celebrazione di Matrimonio Civile
  14. Cambio di nome e cognome
  15. Acquisto di cittadinanza italiana

Unioni civili tra persone dello stesso sesso

Note interne:
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U . 21.5.2016 S.G. n. 118) “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Chi può richiederlo:
Persone dello stesso sesso maggiorenni, italiane o straniere, capaci di agire. Non c’è obbligo di residenza nel Comune dove viene richiesta la costituzione di unione civile. Il cittadino straniero deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nullaosta alla costituzione dell’unione civile dichiarazione che deve essere legalizzata in Prefettura, se non esistono convenzioni internazionali tra Italia e Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
La procedura si articola in due fasi successive. Nella prima fase chi intende costituire un'unione civile chiede un appuntamento all’Ufficio Stato Civile. Nel giorno che verrà concordato, le parti si presenteranno insieme dinanzi all’Ufficiale di stato civile per richiedere la costituzione dell’unione e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa. L’Ufficiale di stato civile redige un verbale e verifica l’esattezza delle dichiarazioni rese entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente se le verifiche sono completate prima e sia stata data comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all’Ufficiale dello stato civile per la costituzione vera e propria dell’unione civile da farsi entro 180 giorni. Nella seconda fase, nel giorno concordato, le parti, alla presenza di due testimoni, dichiarano congiuntamente di voler costituire l’unione civile all’Ufficiale di stato civile, che redige l’atto che farà sottoscrivere a tutti gli intervenuti (uniti civilmente, testimoni, ufficiale procedente). Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, per la durata dell’unione civile scegliendolo tra i loro cognomi e possono anteporre o posporre al cognome comune il proprio. Regime patrimoniale Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile. Dopo la redazione e sottoscrizione dell’atto, l’unione civile è così costituita e valida a tutti gli effetti. In caso di unione civile costituita all’estero o di un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso valido civilmente sarà sufficiente chiedere la trascrizione in Italia dell’atto estero tramite l’autorità consolare italiana dello stato di celebrazione o consegnando di persona, sempre all’Ufficio Stato Civile la copia integrale dell’atto di matrimonio estero, tradotta e legalizzata a norma di legge, affinché venga poi trascritta nel medesimo registro delle unioni civili. Per quanto riguarda i giorni, gli orari, i costi consultare il regolamento comunale per l'organizzazione del servizio per la celebrazione dei matrimoni civili che in base a delibera di G.C. n. 111 dell/8/9/2016 trova applicazione anche alle unioni civili di cui alla legge n. 76/2016.
Spese a carico dell'utente:
La costituzione in giorni diversi e/o al di fuori degli orari sopra indicati è soggetta al rimborso di €100,00 su domanda degli interessati (vedere regolamento comunale per l'organizzazione del servizio per la celebrazione dei matrimoni civili).  Riferimenti legislativi (Normativa): Legge 20 maggio 2016 n. 76 Codice civile DPR 396/2000 Regolamento comunale approvato con delibera Giunta Municipale n.60 del 28/4/2008. Legge 31.05.1995 n.2018 Moduli Collegati al Procedimento Modulo richiesta costituzione di unione civile Modulo richiesta sala per unione civile
Moduli Collegati al Procedimento
Modulo richiesta sala per matrimonio civile

Responsabile del procedimento

Responsabile
Maria Grazia Baraghini

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale - Favero Ilaria
Telefono:
0541 809628
Email:
segretario@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ufficio
Stato Civile
Responsabile dell'ufficio:
Maria Grazia Baraghini
Telefono:
0541809662
Fax:
0541 941052
Email:
anagrafe@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
Contatti:
Ufficio di Stato Civile piano terra
Consultazione orari di apertura al pubblico

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
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Trascrizione atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza per eventi avvenuti in altri Comuni o all'estero

Note interne:
Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel Comune in cui tali fatti accadono e sono trasmessi d’ufficio al Comune di residenza degli interessati, per la trascrizione. Gli atti di nascita, matrimonio e morte relativi a cittadini italiani e formati all’estero devono essere inviati senza indugio, a cura della parte interessata, all'autorità diplomatica o consolare italiana che si trova su quel territorio che le trasmetterà per la loro trascrizione al Comune italiano di residenza o di iscrizione anagrafica all’AIRE. Conseguentemente sarà possibile ottenere certificazione degli atti trascritti. Ai sensi dell'art. 19 del DPR 396/00, i cittadini non italiani residenti in Italia possono richiedere la trascrizione di atti di stato civile formati all'estero che li riguardano, purché adeguatamente tradotti e legalizzati (salvo esenzioni) e purché non contrari all'ordine pubblico. Di tali atti però, secondo le norme vigenti, non è possibile ottenere certificazione, ma solo copia integrale.
Chi può richiederlo:
La trascrizione del provvedimento o dell'atto può essere richiesta all'Ufficio stato civile: dall'Autorità competente (Autorità Consolare, altro Comune, Direzione Sanitaria, ecc), che trasmette il provvedimento o l'atto da trascrivere; direttamente dall'interessato, che deve consegnare il provvedimento o l'atto da trascrivere completo dei requisiti necessari.
Modalità di Attivazione:
A domanda e d'ufficio
Spese a carico dell'utente:
Non sono previsti costi ad eccezione della marca da bollo in caso di istanza scritta
Riferimenti legislativi (Normativa):
Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) artt. 64 e segg. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) Regolamento Ce n. 2201/2003 del 27 novembre 2003

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Separazione e Divorzio

Note interne:
Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche nella Legge 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio e precisamente: 1. Accordo davanti all’Ufficiale di stato civile (art. 12), 2. Accordo di negoziazione assistita dagli avvocati (art. 6) 1. SEPARAZIONE E DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
In data 11 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che all’art. 12 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di concludere, innanzi al Sindaco quale all’Ufficiale dello Stato Civile a norma dell’articolo1 del DPR 396/2000, un accordo consensuale di separazione personale, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio con l’assistenza facoltativa di un avvocato. Tale modalità semplificata non si applica quando vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. (Si intendono figli comuni dei coniugi richiedenti) Inoltre l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di: 1. iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio civile) 2. trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero 3. residenza di uno dei coniugi In seguito all’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55. dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono stati ridotti a sei mesi nel caso di separazione consensuale e a dodici mesi nel caso di separazione giudiziale. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni L'accordo sostituisce i provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, nei casi di separazione o di divorzio, è stato previsto che l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo. All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00. Per la pratica è necessario prendere un appuntamento telefonando al n. 0541 – 809662.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Spese a carico dell'utente:
All’atto della conclusione dell’accordo davanti all'ufficiale dello stato civile dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00.
Moduli Collegati al Procedimento
Richiesta separazione/ divorzio da parte dei coniugi

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Riconoscimento figli nati fuori dal matrimonio

Note interne:
Perché un figlio sia riconosciuto come nato fuori dal matrimonio, i genitori non coniugati tra loro, al momento della nascita, devono presentarsi entrambi all'Ufficiale di Stato Civile o del Comune di nascita o del Comune di residenza, o presso la Direzione sanitaria dell'Ospedale dove è avvenuto il parto. Il bambino può essere riconosciuto anche da un solo genitore,in questo caso il figlio assume il cognome dell'unico genitore che l'ha riconosciuto. Il riconoscimento di un figlio può essere fatto: - prima della nascita; - al momento della nascita; - successivamente alla nascita; - durante la celebrazione del matrimonio
Chi può richiederlo:
Unicamente i genitori del riconosciuto
Modalità di Attivazione:
A domanda
Spese a carico dell'utente:
Gratuito
Documenti da presentare:
I documenti necessari vengono richiesti d'ufficio. Per i riconoscimenti successivi alla nascita si deve prendere appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile che deve richiedere d'ufficio i documenti necessari a redigere l'atto.
Riferimenti legislativi (Normativa):
Codice civile - DPR 396/2000

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Riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri

Note interne:
Le sentenze o i provvedimenti emesse dall'Autorità straniera, relative allo Stato Civile, possono essere rese efficaci in Italia, mediante trascrizione nei Registri di Stato Civile. L'Ufficiale dello Stato Civile dall'esame dei contenuti delle sentenze o di provvedimenti stranieri, procede alla verifica della sussistenza delle condizioni poste dalla legge e, in caso di esito positivo, provvede alla loro trascrizione nei registri. La sentenza o il provvedimento emesso da un organo giurisdizionale straniero deve riguardare un atto di nascita, matrimonio o morte iscritto, o trascritto dall'estero, nei registri dello Stato Civile del Comune di Savignano sul Rubicone o un cittadino residente nel Comune di Savignano sul Rubicone. E’ necessario presentare: - Documento valido di identità di chi richiede la trascrizione che deve essere l'interessato o l'esercente la potestà in caso di minore. - Copia conforme autenticata della sentenza straniera con attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato, legalizzata e tradotta ufficialmente; - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa personalmente dall'interessato, anche contestualmente alla richiesta di trascrizione , attestante che 'fra le parti e per lo stesso oggetto non è stata pronunciata sentenza del giudice italiano nè che pende procedimento promosso anteriormente a quello straniero'. La predetta dichiarazione non va autenticata ed è esente da diritti. NOTA BENE E' necessario che la sentenza sia presentata in forma integrale. Non possono essere accettati estratti o certificati. L'Ufficio di Stato Civile non è competente a trascrivere provvedimenti stranieri di adozione legittimante, per i quali è necessario rivolgersi al Tribunale per i Minorenni. le sentenze di divorzio emesse all'estero possono essere trascritte se rispettano tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia
Chi può richiederlo:
La trascrizione del provvedimento o dell'atto può essere richiesta all'Ufficio stato civile: dall'Autorità competente (Autorità Giudiziaria, Autorità Consolare, Ministero dell'Interno o Prefettura -  Ufficio Territoriale del Governo, altro Comune, Direzione Sanitaria, ecc), che trasmette il provvedimento o l'atto da trascrivere; direttamente dall'interessato, che deve consegnare il provvedimento o l'atto da trascrivere completo dei requisiti necessari.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Spese a carico dell'utente:
Non sono previsti costi ad eccezione della marca da bollo in caso d istanza scritta.
Riferimenti legislativi (Normativa):
Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) artt. 64 e segg. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) Regolamento Ce n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 Circolare del Ministero dell'Interno 23 giugno 200 n. 24 Convenzioni internazionali Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell'Interno attinenti ed esplicative

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Riconciliazione matrimoniale

Note interne:
Consiste nella possibilità che hanno i coniugi, che avevano precedentemente promosso un ricorso per separazione personale, di cui vi era stata omologa e annotazione sull'atto di matrimonio, o che hanno concluso avanti all’ufficiale dello stato civile un accordo consensuale di separazione, o che hanno sottoscritto una convenzione di negoziazione assistita da avvocato per la separazione personale, di rendere una dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile - ove era stato celebrato o trascritto il matrimonio - esprimendo la loro volontà di riconciliarsi.
Chi può richiederlo:
i coniugi separati
A chi è destinato:
sposi che si sono separati
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
A seguito del ricevimento della richiesta verbale con cui i coniugi segnalano di essersi riconciliati, l'Ufficio procede all'acquisizione della copia integrale dell'atto di matrimonio, che deve riportare l'annotazione di separazione. Si fissa un appuntamento con la coppia per il ricevimento della dichiarazione di riconciliazione, che viene resa su apposito modulo predisposto dall'Ufficio, con l'indicazione della data di avvenuta riconciliazione e viene redatto apposito atto sui registri di Stato Civile. Vengono quindi formulate le proposte di annotazione dell'avvenuta riconciliazione che sono apposte a margine dell'atto di matrimonio.
Validità documentazione rilasciata:
Per il tempo strettamente necessario ad adempiere le formalità richieste
Riferimenti legislativi (Normativa):
Codice Civile - 154 - 157 (Capo V) D.P.R. 396/2000 - art. 63 (capo IV) D.P.R. 445/2000

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Sportello Anagrafe c/o UNICO lo sportello del cittadino Piano terra
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Pubblicazioni di matrimonio

Note interne:
E' una formalità preliminare alla celebrazione del matrimonio
Chi può richiederlo:
Possono richiedere la pubblicazione di matrimonio: 1) cittadini italiani o cittadini stranieri di cui almeno uno sia residente a Savignano sul Rubicone 2) cittadini stranieri entrambi non residenti
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Preliminarmente occore munirsi di un documento d'identità e codice fiscale, inoltre i soggetti interessati devono trovarsi nella libertà di stato per poter contrarre matrimonio, così come richiesto dall'articolo 86 del codice civile, occorre poi: - Fissare un appuntamento con il responsabile del procedimento per la richiesta di pubblicazione di matrimonio alla quale devono intervenire entrambi gli sposi o persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata; - Chi ha già in corso o ha necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l'Ufficio di Stato Civile; - Chi intende risposarsi (vedovo o divorziato o per matrimonio annullato) deve accertarsi che gli atti di Stato Civile e di Anagrafe, rispettivamente del Comune di nascita e di residenza, siano aggiornati; - Il cittadino italiano nato all'estero deve accertarsi che il proprio atto di nascita sia trascritto in un Comune Italiano; La documentazione viene acquisita d'ufficio previa indicazione da parte dei nubendi dell'amministrazione competente a rilasciarli. NOTA: Per cittadini non italiani tutte le informazioni alla voce "Moduli collegati al Procedimento"
Tempi:
Termini della Pubblicazione ( 8 giorni + 3) Dopo la sottoscrizione da parte dei nubendi del verbale, l'Ufficio di Stato Civile provvede alla pubblicazione, nell'albo pretorio on line dei Comuni di residenza dei nubendi dell'atto di pubblicazione per 8 giorni. Trascorsi 3 giorni dall'ultima pubblicazione, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l’Ufficio rilascerà : 1.certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco; 2.autorizzazione per il Ministro di Culto Per effettuare la celebrazione del matrimonio con rito civile, vedi scheda “Celebrazione Matrimonio Civile”. Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile in un altro Comune devono presentare apposita domanda al Sindaco (in bollo) motivando la richiesta. La delega verrà rilasciata al Sindaco del Comune prescelto per la celebrazione, a pubblicazione avvenuta. Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni dall’ottavo giorno di pubblicazione.
Spese a carico dell'utente:
n.1 marca da bollo per l’atto di pubblicazione n.1 ulteriore marca da bollo se uno degli sposi è residente fuori Savignano sul Rubicone n.1 marca da bollo se gli sposi intendono celebrare il matrimonio civile o culti acattolici fuori Savignano sul Rubicone
Riferimenti legislativi (Normativa):
Moduli Collegati al Procedimento
Matrimonio - Richiesta pubblicazione da parte dei nubendi
Documentazione per matrimonio cittadini non italiani

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Accesso al Servizio Online
Il servizio online è raggiungibile al seguente indirizzo:  Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici

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Dichiarazione di nascita

Note interne:

La dichiarazione di nascita può essere fatta dal padre, dalla madre (nel caso i genitori non siano sposati occorre la presenza di entrambi i genitori) o dal sanitario che ha assistito al parto, con le seguenti modalità:
- entro 3 giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura dove è avvenuta la nascita
- entro 10 giorni presso l'ufficio di stato civile del Comune ove è avvenuta la nascita o nel Comune di residenza della madre o del padre
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Presentarsi personalmente all'Ufficio di Stato civile con i seguenti documenti: - attestazione di nascita rilasciata dalla direzione sanitaria, - documento di riconoscimento del dichiarante o dei dichiaranti. Per i cittadini stranieri è richiesto il passaporto di entrambi genitori. NOTE Nel caso in cui i genitori non siano coniugati devono essere presenti entrambi al momento della dichiarazione di nascita per effettuare il riconoscimento del bambino. Se i genitori si presentano allo Stato Civile dopo i 10 giorni previsti per la dichiarazione, viene effettuata una dichiarazione tardiva dove i genitori dovranno giustificare la mancata dichiarazione nei termini
Tempi:
L'iscrizione è immediata
Spese a carico dell'utente:
Gratuito
Riferimenti legislativi (Normativa):
Codice civile DPR 396/2000

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segretario@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ufficio
Anagrafe
Responsabile dell'ufficio:
Maria Grazia Baraghini
Telefono:
0541 809616
Fax:
0541 941052
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anagrafe@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
Contatti:
Sportello Anagrafe c/o UNICO lo sportello del cittadino Piano terra
Consultazione orari di apertura al pubblico

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Stato Civile
Responsabile dell'ufficio:
Maria Grazia Baraghini
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0541809662
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0541 941052
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Ufficio di Stato Civile piano terra
Consultazione orari di apertura al pubblico

Dichiarazione di morte

Note interne:
La dichiarazione di morte deve essere resa entro 24 ore dall’evento presso l’ufficio di Stato Civile ove è avvenuto il decesso.
Chi può richiederlo:
La dichiarazione di morte avvenuta in una civile abitazione deve essere resa all'ufficiale dello stato civile da un parente, dall'incaricato delle pompe funebri, o da chi è a conoscenza del fatto con i seguenti documenti: - certificato necroscopico rilasciato dal medico necroscopo (medico dell’A.U.S.L.) - scheda ISTAT (redatta dal medico curante o necroscopo) In caso di morte avvenuta in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o altro stabilimento il Direttore o suo delegato deve trasmettere avviso della morte all'Ufficio di Stato Civile corredato dai documenti sopra indicati.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Spese a carico dell'utente:
Nessuno
Riferimenti legislativi (Normativa):
DPR 3/11/2000 n.396
Moduli Collegati al Procedimento
Domanda autorizzazione trasporto salma all'estero
Domanda per trasporto salma in Italia

Responsabile del procedimento

Responsabile

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale - Favero Ilaria
Telefono:
0541 809628
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Ufficio
Anagrafe
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Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
1

Convivenze di fatto

Note interne:
La convivenza di fatto si istituisce tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile tra loro o con altre persone.
Chi può richiederlo:
Chi può costituire una convivenza di fatto: La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da cittadini italiani o stranieri maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di assistenza morale e materiale, che siano: non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione; non unite da matrimonio o da unione civile tra loro o con altre persone; residenti nel Comune di Savignano sul Rubicone e coabitanti allo stesso indirizzo (stessa famiglia anagrafica).
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Come dichiarare una convivenza di fatto : Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all'anagrafe come residenti nel Comune di Savignano sul Rubicone allo stesso indirizzo, possono presentare l'apposita dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto, congiunta e sottoscritta da entrambi, unitamente alle copie dei rispettivi documenti di identità in corso di validità e secondo il facsimile disponibile su questa pagina all'Ufficio Anagrafe. La dichiarazione può essere inoltrata al Comune di Savignano sul Rubicone scegliendo una delle seguenti modalità: 1) direttamente all’Ufficio Anagrafe del Comune di Savignano sul Rubicone (FC)- P.zza Borghesi, 9 (tel. 0541/809642) muniti di un documento d'identità; E' preferibile fissare un appuntamento telefonando al n. 0541/809642 o al n. 0541/809666. Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune , o se già residenti nel Comune di Savignano sul Rubicone, trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno presentare l'apposita dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto, unitamente alla dichiarazione di residenza per iscrizione anagrafica da altro Comune o cambio di indirizzo secondo le modalità già previste per tali procedure. 2) con raccomandata indirizzata a : Comune di Savignano sul Rubicone (FC) - Servizi Demografici - P.zza Borghesi,9 47039 Savignano sul Rubicone (FC); 3) via fax al numero 0541/807120 4) via telematica all'indirizzo mail: savignano@cert.provincia.fc.it La trasmissione in via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni: - che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale e trasmessa attraverso casella di posta elettronica certificata del dichiarante; - che la copia della dichiarazione, completa di firme autografe e copie dei documenti di identità validi dei dichiaranti, sia acquisita mediante scanner e trasmessa attraverso posta elettronica semplice o PEC;
Tempi:
Tempi del procedimento: 2 (due) giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici. 45 (quarantacinque) giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti. Accertamento dei requisiti: L’Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza de requisiti previsti per l’istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all’art. 36 della Legge n. 76/2016). In mancanza di comunicazioni entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione resa o inviata, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.
Riferimenti legislativi (Normativa):
Legge 20 maggio 2016, n. 76
Moduli Collegati al Procedimento
Dichiarazione anagrafica per la costituzione della "Convivenza di fatto"
Dichiarazione relativa alla cessazione della "Convivenza di fatto"
Informazioni generali convivenze di fatto - diritti dei conviventi

Responsabile del procedimento

Responsabile
Maria Grazia Baraghini

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale - Favero Ilaria
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0541 809628
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segretario@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

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Ufficio
Residenze
Responsabile dell'ufficio:
Maria Grazia Baraghini
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0541.809642
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0541 941052
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Contatti:
Per appuntamento recarsi allo sportello anagrafe 0541.809666

Consultazione orari di apertura al pubblico

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Residenze
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Per appuntamento recarsi allo sportello anagrafe 0541.809666

Consultazione orari di apertura al pubblico

Chiedere il rilascio o l'aggiornamento del libretto internazionale di famiglia - Servizio on line Sportello Polifunzionale

Accesso al Servizio Online
Il servizio online è raggiungibile al seguente indirizzo:  Sportello Polifunzionale - Servizi Demografici

Responsabile del procedimento

Responsabile

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale - Favero Ilaria
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Ufficio
Stato Civile
Responsabile dell'ufficio:
Maria Grazia Baraghini
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Ufficio di Stato Civile piano terra
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Stato Civile
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Celebrazione di Matrimonio Civile

Note interne:
La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal Codice Civile. Nel giorno stabilito l'Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato), alla presenza di due testimoni maggiorenni,anche parenti,celebra il matrimonio. I matrimoni civili vengono celebrati, nella Sala Consiliare del Municipio, nella Sala Dario Galeffi, nella sala della Giunta Municipale e nei seguenti palazzi di proprietà comunale: Palazzo Vendemini (sede della biblioteca comunale) e Palazzo Martuzzi -Sala polivalente "Salvador Allende" in orari preventivamente concordati con l'Ufficiale di Stato Civile.
A chi è destinato:
Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizione,le pubblicazioni matrimoniali,o, nel caso di matrimonio per delega, coloro che siano in possesso di richiesta rilasciata dal Comune o dall' Autorità Consolare che ha effettuato la pubblicazione matrimoniale. Se gli sposi non conoscono perfettamente la lingua italiana devono farsi assistere durante la celebrazione del matrimonio da un interprete.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Gli sposi devono presentare, almeno una settimana prima del matrimonio, i moduli con le generalità dei testimoni presenti alla celebrazione ed indicare la scelta del regime patrimoniale. Qualora si intenda celebrare il matrimonio civile in altro comune, deve essere presentata, all'Ufficiale di Stato Civile di Savignano sul Rubicone, apposita domanda in carta da bollo, dichiarandone i motivi. Nel caso di nubendi residenti in altro Comune, o all'estero che intendano celebrare matrimonio civile in Savignano sul Rubicone, devono prenotare il matrimonio almeno 15 giorni prima della data stabilita esibendo: la richiesta del Comune di residenza o dell'Autorità Consolare, i documenti di identità, i codici fiscali;inoltre dovranno comunicare:la scelta del regime patrimoniale, la professione e il titolo di studio ai fini statistici.
Rapporto patrimoniale tra i coniugi In difetto di diverse manifestazione di volontà, il regime che per legge regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni. Si precisa pertanto che le coppie che contraggono matrimonio se desiderano: - la comunione dei beni: non debbono fare nessuna dichiarazione - il silenzio fa automaticamente discendere il regime della comunione dei beni; - la separazione dei beni: all'atto della celebrazione del matrimonio debbono dichiarare all'Ufficiale di Stato Civile la loro volontà di mantenere separati, anche per il futuro, i rispettivi beni. Se uno dei due sposi o entrambi sono cittadini stranieri possono seguire la legge ( italiana o del paese di appartenenza) da applicare ai loro rapporti patrimoniali. art. 30 Legge 218/1995
Spese a carico dell'utente:
Gratuito se il matrimonio viene celebrato dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13,00. ( vedi alla voce Giorni di celebrazione) La celebrazione in giorni diversi e/o al di fuori degli orari sopra indicati è soggetta al rimborso di €100,00 su domanda degli interessati.
Riferimenti legislativi (Normativa):
Codice civile DPR 396/2000 Regolamento comunale approvato con delibera Giunta Municipale n.60 del 28/4/2008. Legge 31.05.1995 n.2018
Moduli Collegati al Procedimento
Modulo richiesta celebrazione di matrimonio civile
Modulo richiesta sala per matrimonio civile

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Maria Grazia Baraghini

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Consultazione orari di apertura al pubblico

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Stato Civile
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Consultazione orari di apertura al pubblico

Cambio di nome e cognome

Note interne:
Il cambiamento o l’aggiunta di nome o cognome deve essere richiesto con domanda motivata alla Prefettura di Forli’-Cesena competente in base alla residenza del richiedente.
Il Prefetto se ritiene di prendere in considerazione la domanda, con un suo decreto autorizza il richiedente a fare pubblicare all'albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di attuale residenza, per 30 gg, un avviso con il sunto della domanda.
Una volta eseguite le pubblicazioni il Prefetto emette un decreto che deve essere trascritto su istanza dell'interessato nei registri di stato civile del Comune di residenza e comunicato a cura di questo all'ufficiale di stato civile del Comune di nascita e di eventuale matrimonio.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Spese a carico dell'utente:
Gratuito
Riferimenti legislativi (Normativa):
DPR 396/2000.
Link Utili
http://www.prefettura.it/forlicesena/multidip/index.htm

Responsabile del procedimento

Responsabile

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

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Ufficio
Stato Civile
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Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
1

Acquisto di cittadinanza italiana

Note interne:

La dichiarazione per l’acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla legge sono rese all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero in caso di residenza all’estero, davanti all’Autorità Diplomatica o Consolare.
Le dichiarazioni suddette vengono iscritte o trascritte nei registri di cittadinanza e di esse viene effettuata l’annotazione a margine dell’atto di nascita.
Il cittadino italiano che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare se risiede o stabilisce la residenza all’estero.
Lo straniero, nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età diviene cittadino se dichiara, entro un anno dalla maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza(art.4 comma 2 L.91/1992).
Chi può richiederlo:
Può acquistare la cittadinanza italiana:
  • lo straniero coniugato con cittadino italiano che risiede in Italia da almeno due anni ( un anno in presenza di figli minori) dopo la celebrazione del matrimonio (art. 5 L.91/1992).
  • lo straniero che risieda legalmente in Italia da 10 anni (art. 9 - lett.f - L. 91/1992).
  • l’apolide che risieda legalmente da almeno 5 anni in Italia (art. 9 - lett.e L.91/ 1992).
  • il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea che risieda da almeno 4 anni in Italia (art. 9 - lett.d L. 91/1992).
  • lo straniero maggiorenne adottato da cittadini italiani che risieda da almeno 5 anni in Italia dopo l’adozione (art. 9 - lett.b - L. 91/1992).
  • lo straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato Italiano per almeno 5 anni, anche all’estero(art 9 - lett.c - L. 91/1992).
  • lo straniero che abbia il padre o la madre o ascendente in linea retta di secondo grado cittadini per nascita o che sia nato in Italia, che risieda legalmente per 3 anni nel territorio della Repubblica e in entrambi i casi (art.9 - lett.a - L.91/1992).
.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Documenti da presentare:

Occorre specifica documentazione comprovante le condizioni richieste per legge. 1)
La richiesta di cittadinanza ai sensi degli art. 5 e 9 L. 91/1992 da presentare alla Prefettura di FC,dal 18.06.2016 avviene con modalità esclusivamente telematica mediante il sistema esistente "ALI" raggiungibile all'indirizzo https://cittadinanza.dlci.interno.it a cui il richiedente dovrà registrarsi ed accedervi mediante credenziali ricevuta a seguito della registrazione stessa. 2) Presentata la domanda al Ministero dell’Interno tramite la Prefettura di Forlì-Cesena o direttamente alla Prefettura per le istanze ai sensi art.9 L.91/1992, il Ministero stesso o la Prefettura, ha un massimo di 730 giorni per emettere il decreto di conferimento della cittadinanza 3) Lo straniero in possesso del Decreto di conferimento della cittadinanza deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Residenza entro 6 mesi dalla data della notifica. (previo appuntamento)
Riferimenti legislativi (Normativa):
Legge 5/2/1992, n.91 DPR 12/10/1993, n.572 DPR 18/4/1994, n.362 DPR 396/2000
Link Utili
http://www.prefettura.it/forlicesena/multidip/index.htm

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Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale - Favero Ilaria
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Maria Grazia Baraghini
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Fax:
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Ufficio
1