Ordinanza n.11 - Adozioni misure temporanei antismog
Ordinanza n°11 del 13.ottobre 2022_Adozione delle MISURE TEMPORANEE antismog dal 1° Ottobre 2022 al 30 Aprile 2023 e delle MISURE EMERGENZIALI previste dal “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”.Limitazioni alla circolazione
ESTRATTO ORDINANZA
ORDINA
1. nel periodo intercorrente dalla data di adozione della presente ordinanza fino al 30 Aprile 2023, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell’area del centro abitato di Savignano sul Rubicone (FC), come da planimetria costituente l’allegato n°1, dei veicoli privati come di seguito specificati:
• veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
• veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
• veicoli diesel EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/69 B CE e successive;
• ciclomotori e motocicli EURO 0 e EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
• veicoli diesel EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/69 B CE e successive;
2. nel periodo intercorrente dalla data di adozione della presente ordinanza fino al 30 Aprile 2023, in tutto il territorio comunale:
2.1 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
2.2 il divieto di abbruciamento dei residui vegetali ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n°152/2006. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
La deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui al punto precedente, è prevista limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;
La deroga di cui al punto precedente è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n°33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
3. le seguenti misure volte alla riduzione dei consumi energetici, da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno:
3.1. il divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
3.2. l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D. Lgs. n°152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la
pertinente documentazione;
3.3. il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all’art. 24,comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del
dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;
3.4. l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo. Sono esclusi dall’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2, art. 42 della L.R. n°16/2017, gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti;
4. l'adozione delle seguenti misure emergenziali nel periodo intercorrente dalla data di adozione della presente ordinanza fino al 30 Aprile 2023, nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di
ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso:
4.1. in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;
4.2. in tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:
-19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);
-17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8). Sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma ospedali,cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);
4.3. in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo;
IN ALLEGATO L'ORDINANZA COMPLETA