Mercato settimanale del martedì
ORDINANZA
NUMERO 23 DEL 16/11/2020
OGGETTO: PIANO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DETTATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA PER LA PANDEMIA DA CORONAVIRUS.-ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE E.R. N. 216 DEL 12.11.2020.
OGGETTO: PIANO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DETTATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA PER LA PANDEMIA DA CORONAVIRUS.-ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE E.R. N. 216 DEL 12.11.2020.
Premesso che:
− L'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12.11.2020 stabilisce che è fatto divieto su aree pubbliche e private di esercizio di attività di commercio al dettaglio nell'ambito di mercati di cui al D.L 114/1998, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20.11.2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni:
a) nel caso di mercati all'aperto una perimetrazione;
b) presenza di un unico accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
d) applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID- 19 di cui al “protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche” approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17.5.2020 e smi;
Richiamata:
- l’Ordinanza n. 82 del 17.05.2020 del Presidente della Regione Regione Emilia Romagna avente ad oggetto “ Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di gestione delle misure per l'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome COVID 19”;
- la propria ordinanza n. 17 del 18.05.2020 avente ad oggetto: “ RIPRESA DEL MERCATO SETTIMANALE NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DETTATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA PER LA PANDEMIA DA CORONAVIRUS” che conteneva tutte le misure prescritte per lo svolgimento del mercato volte ad evitare la diffusione del Coronavirus;
Atteso che si intende consentire il regolare svolgimento del mercato nel rispetto delle disposizioni
della Regione Emilia Romagna e della normativa statale in ordine alle misure di contenimento del
Covid 19, da consegnare agli ambulanti;
Richiamato l'art. 50, comma 4 del D. Lgs, 267/00;
DISPONE
Che il mercato si svolga, come di consueto, nell'area mercatale alle seguenti condizioni:
− l'area mercatale sarà perimetrata con accessi individuati per entrata e uscita (vedi planimetria allegata);
− viene garantita la sorveglianza che verifichi il rispetto delle distanze sociali nonché il rispetto del divieto di assembramento ed il controllo dell'accesso all'area di vendita;
− tale sorveglianza viene garantita tramite il personale AUSER e gli agenti di Polizia Locale;
Gli ambulanti si impegnano a garantire il rispetto delle seguenti misure:
− garantire il distanziamento personale tra i clienti e, ove possibile, fra il personale che sarà impiegato nella vendita;
− ridurre, ove necessario, la metratura del posteggio per garantire il distanziamento fra i banchi;
− pulire e igienizzare quotidianamente le attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
− rendere disponibili ed accessibili ai clienti erogatori di disinfettanti per le mani;
− far indossare a tutto il personale impiegato per l'attività di vendita e, in genere, per le attività afferenti lo svolgimento del mercato, i guanti usa e getta mascherina;
− fornire ai clienti in attesa del proprio turno adeguate informazioni in merito alle corrette misure da adottare per evitare qualsiasi contatto sociale ed il favorire del contagio
− rispettare il distanziamento anche per le operazioni di carico e scarico;
− in caso di vendita di abbigliamento mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia toccando la merce;
− - utilizzo da parte degli ambulanti e avventori di tutte le misure igieniche di cui all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020.
ORDINA
al Responsabile del Settore LL.PP. Servizi Manutentivi e Patrimonio del Comune di provvedere,
alla delimitazione degli accessi e delle uscite e all'affissione della cartellonistica secondo la planimetria allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
al Comandante della Polizia Locale dell'Unione Rubicone e Mare di accertare, mediante il proprio
personale, che siano rispettate le prescrizioni normative e della presente regolamentazione, in
ordine agli ingressi ed alle uscite, affinché siano evitati assembramenti di persone e sia garantito
un flusso ordinato di clienti, nel rispetto di tutte le misure adottate con il presente provvedimento;
di trasmettere la presente ordinanza al Responsabile del Settore LL.PP. Servizi Manutentivi e
Patrimonio del Comune, al Comandante della Polizia Locale dell'Unione Rubicone e Mare, per gli
adempimenti di competenza, nonché a tutti gli ambulanti interessati e di pubblicarla all'Albo
Pretorio.
Sindaco
Filippo Giovannini