Pubblicato il lunedì 12 giugno 2017 Aggiornato il lunedì 09 aprile 2018 Condividi su facebook google twitter stampa la pagina Invia ad un amico Unioni civili tra persone dello stesso sesso Cos'è In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U . 21.5.2016 S.G. n. 118) “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Chi può richiederlo Persone dello stesso sesso maggiorenni, italiane o straniere, capaci di agire. Non c’è obbligo di residenza nel Comune dove viene richiesta la costituzione di unione civile. Il cittadino straniero deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nullaosta alla costituzione dell’unione civile dichiarazione che deve essere legalizzata in Prefettura, se non esistono convenzioni internazionali tra Italia e Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Modalità di Attivazione A domanda Come si richiede La procedura si articola in due fasi successive. Nella prima fase chi intende costituire un'unione civile chiede un appuntamento all’Ufficio Stato Civile. Nel giorno che verrà concordato, le parti si presenteranno insieme dinanzi all’Ufficiale di stato civile per richiedere la costituzione dell’unione e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa. L’Ufficiale di stato civile redige un verbale e verifica l’esattezza delle dichiarazioni rese entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente se le verifiche sono completate prima e sia stata data comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all’Ufficiale dello stato civile per la costituzione vera e propria dell’unione civile da farsi entro 180 giorni. Nella seconda fase, nel giorno concordato, le parti, alla presenza di due testimoni, dichiarano congiuntamente di voler costituire l’unione civile all’Ufficiale di stato civile, che redige l’atto che farà sottoscrivere a tutti gli intervenuti (uniti civilmente, testimoni, ufficiale procedente). Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, per la durata dell’unione civile scegliendolo tra i loro cognomi e possono anteporre o posporre al cognome comune il proprio. Regime patrimoniale Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile. Dopo la redazione e sottoscrizione dell’atto, l’unione civile è così costituita e valida a tutti gli effetti. In caso di unione civile costituita all’estero o di un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso valido civilmente sarà sufficiente chiedere la trascrizione in Italia dell’atto estero tramite l’autorità consolare italiana dello stato di celebrazione o consegnando di persona, sempre all’Ufficio Stato Civile la copia integrale dell’atto di matrimonio estero, tradotta e legalizzata a norma di legge, affinché venga poi trascritta nel medesimo registro delle unioni civili. Per quanto riguarda i giorni, gli orari, i costi consultare il regolamento comunale per l'organizzazione del servizio per la celebrazione dei matrimoni civili che in base a delibera di G.C. n. 111 dell/8/9/2016 trova applicazione anche alle unioni civili di cui alla legge n. 76/2016. Costi e modalità di pagamento La costituzione in giorni diversi e/o al di fuori degli orari sopra indicati è soggetta al rimborso di €100,00 su domanda degli interessati (vedere regolamento comunale per l'organizzazione del servizio per la celebrazione dei matrimoni civili). Riferimenti legislativi (Normativa): Legge 20 maggio 2016 n. 76 Codice civile DPR 396/2000 Regolamento comunale approvato con delibera Giunta Municipale n.60 del 28/4/2008. Legge 31.05.1995 n.2018 Moduli Collegati al Procedimento Modulo richiesta costituzione di unione civile Modulo richiesta sala per unione civile Dove rivolgersi Area/ UO Affari Generali Servizi Demografici e Statistici e Sviluppo Economico / Servizi Demografici e Statistici Responsabile Maria Grazia Baraghini Unità operativa responsabile dell'istruttoria Unità Operativa Stato Civile Responsabile del procedimento Maria Grazia Baraghini Luogo Ufficio di Stato Civile piano terra Consultazione orari di apertura al pubblico Telefono 0541809662 Email anagrafe@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it FAX 0541 941052 Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale Ufficio Stato Civile Responsabile dell'ufficio Maria Grazia Baraghini Telefono 0541809662 FAX 0541 941052 Email anagrafe@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it Contatti: Ufficio di Stato Civile piano terra Consultazione orari di apertura al pubblico Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia Titolare del potere sostitutivo Segretario Comunale - Favero Ilaria Telefono 0541 809628 Email segretario@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it