Separazione e Divorzio - Comune di Savignano sul Rubicone

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Separazione e Divorzio

Cos'è
Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche nella Legge 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio e precisamente: 1. Accordo davanti all’Ufficiale di stato civile (art. 12), 2. Accordo di negoziazione assistita dagli avvocati (art. 6) 1. SEPARAZIONE E DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
In data 11 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che all’art. 12 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di concludere, innanzi al Sindaco quale all’Ufficiale dello Stato Civile a norma dell’articolo1 del DPR 396/2000, un accordo consensuale di separazione personale, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio con l’assistenza facoltativa di un avvocato. Tale modalità semplificata non si applica quando vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. (Si intendono figli comuni dei coniugi richiedenti) Inoltre l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di: 1. iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio civile) 2. trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero 3. residenza di uno dei coniugi In seguito all’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55. dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono stati ridotti a sei mesi nel caso di separazione consensuale e a dodici mesi nel caso di separazione giudiziale. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni L'accordo sostituisce i provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, nei casi di separazione o di divorzio, è stato previsto che l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo. All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00. Per la pratica è necessario prendere un appuntamento telefonando al n. 0541 – 809662.
Modalità di Attivazione
A domanda
Costi e modalità di pagamento
All’atto della conclusione dell’accordo davanti all'ufficiale dello stato civile dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00.
Descrizione - altro
SEPARAZIONE E DIVORZI CON L'ASSISTENZA DELL'AVVOCATO La Legge n. 162/2014 prevede all’art. 6 la possibilità di sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In seguito all’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55. dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono stati ridotti a sei mesi nel caso di separazione consensuale e a dodici mesi nel caso di separazione giudiziale. Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti. La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti. L’accordo concluso è trasmesso al Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, in assenza di figli se non ravvisa irregolarità rilascia un nullaosta mentre in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, valutato l’interesse dei figli, rilascia una autorizzazione L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’avvocato, una volta ricevuto il nulla osta o autorizzazione del Procuratore della Repubblica, dovrà trasmettere l’accordo tassativamente entro 10 giorni al comune di: 4. iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio civile) 5. trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero. L’accordo potrà essere inviato dall’avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: savignano@cert.provincia.fc.it

Dove rivolgersi

Area/ UO
Affari Generali Servizi Demografici e Statistici e Sviluppo Economico / Servizi Demografici e Statistici
Responsabile
Maria GraziaBaraghini

Unità operativa responsabile dell'istruttoria

Unità Operativa
Stato Civile
Responsabile del procedimento
Maria Grazia Baraghini
Luogo
Ufficio di Stato Civile piano terra
Consultazione orari di apertura al pubblico
Telefono
0541809662
Email
anagrafe@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
FAX
0541 941052

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

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Contatti:
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Titolare del potere sostitutivo
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