SCIA per l'apertura di pubblico esercizio in modo congiunto ad attività di spettacolo ed altri esercizi simili (art. 4, comma 5, lett. , L.R. 14/2003) - Comune di Savignano sul Rubicone

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SCIA per l'apertura di pubblico esercizio in modo congiunto ad attività di spettacolo ed altri esercizi simili (art. 4, comma 5, lett. , L.R. 14/2003)

Cos'è
Riservato a chi intende effettuare somministrazione di alimenti e bevande: a) congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, semprechè alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia; b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal D. Lgs 285/1992 (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico; c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui alla L. 496/1999 semprechè l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la vendita di carburanti; d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini; e) negli esercizi polifunzionali di cui all' art. 9 della L. 14/1999 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. L. 114/1998); f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai Comuni; g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, fatto salvo quanto previsto alle lettere a) e c) dello stesso comma; h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 10; i) al domicilio del consumatore. Le suddette attività di somministrazione alimenti e bevande non rientrano nella programmazione comunale.
Chi può richiederlo
Chiunque interessato ad intraprendere la suddetta attività. L’interessato dovrà essere in possesso dei: - requisiti morali di cui agli art. 71 dLGS 59/2010 - non essere incorso in alcuna delle misure di sicurezza o prevenzione che, ai sensi della legislazione antimafia (L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni), costituiscono cause di divieto; - essere in possesso dei requisiti professionali previsti all'art. 71 comma 6 Dlgs 59/2010 (nel caso di Società, il possesso del requisito professionale è previsto per il legale rappresentante o per la persona appositamente delegata alla somministrazione). Requisiti dei locali e delle strutture per l'esercizio dell'attività agibilità edilizia; rispondenza ai criteri di sorvegliabilità previsti dal Decreto 17.12.1992, n. 564; In ogni caso, l'attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonchè delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
Come si richiede 
La compilazione e trasmissione può avvenire esclusivamente in modalità telematica "Suap"
Costi e modalità di pagamento
Nessuna
Tempi
L'attività puo essere iniziata dal giorno di presentazione della SCIA
Documenti da presentare
Tutta la documentazione richiesta nella modulistica già predisposta. Comunicazione di cui all'art. 19, comma 2, della L. 241/1990
Normativa di riferimento
Legge Regione 14/2003; Art. 19 Legge 241/1990; Regolamento sul procedimento in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei piccoli trattenimenti e dell'utilizzo delle aree esterne dei locali, approvato con Delibera di C.C. n. 34 del 28.03.2007 vai la Regolamento
Descrizione - altro
L’autorizzazione sanitaria è sostituita, da una notifica che l’operatore deve presentare direttamente all’Azienda USL di Cesena - quale comunicazione attestante il rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dal Regolamento CE n. 852/2004. La notifica è prevista ai fini della registrazione dello stabilimento che esegue qualsiasi fasi produzione, trasformazione e distribuzione alimenti, nel sistema dell’anagrafe delle imprese del settore alimentare, interamente gestito dall’Azienda USL. Il modello da utilizzare è reperibile sul sito dell’Azienda USL di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica vai al sito dell'A.U.S.L.

Dove rivolgersi

Area/ UO
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - Presentazione on line / SUAP - Sportello Unico Attività Produttive

Unità operativa responsabile dell'istruttoria

Unità Operativa
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
Responsabile del procedimento
Maria Grazia Baraghini
Luogo
Ufficio Attività Economiche altro recapito telefonico 0541.809646 stanza n.9 - 2° piano
Consultazione orari di apertura al pubblico
Telefono
0541.809645 - 0541 809646
Email
commercio@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
FAX
0541 941052

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
Responsabile dell'ufficio
Maria Grazia Baraghini
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Contatti:
Ufficio Attività Economiche altro recapito telefonico 0541.809646 stanza n.9 - 2° piano
Consultazione orari di apertura al pubblico

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo
Segretario Comunale - Favero Ilaria
Telefono
0541 809628
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