Pubblicato il mercoledì 24 novembre 2010 Aggiornato il lunedì 25 settembre 2017 Condividi su facebook google twitter stampa la pagina Invia ad un amico Accertamento con adesione ai tributi comunali Cos'è Il contenzioso tributario è lo strumento che consente al contribuente di tutelare i propri interessi davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Forlì. A partire dal 2016 chi vorrà impugnare ingiudizio un accertamento di importo fino a 20.000,00 euro dovrà prima, pena l'improcedibilità del ricorso, esperire il tentativo di accordo con l'ufficio introdotto dal D.L. n. 98/2011. A cosa serve La principale finalità dell’accertamento con adesione è di prevenire liti tributarie lunghe ed onerose per le parti. L'introduzione di questo istituto vuole anche rappresentare un significativo miglioramento dei rapporti tra Comune e cittadino, favorendo una reale collaborazione tra Ente accertatore e contribuente. Vantaggi per il contribuente: - determinazione concordata della pretesa tributaria ( somma richiesta dall'ufficio tributi) - riduzione della sanzione ad 1/3 del minimo fissato per legge - possibilità di rateizzare. Chi può richiederlo INIZIATIVA D'UFFICIO L’ufficio, tramite un invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L’invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento. Se il contribuente non aderisce all’invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a tale istituto per gli stessi elementi e per i periodi d’imposta indicati nell’invito. RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE Il contribuente stesso può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera (link)in cui chiede all’ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un’eventuale definizione. La domanda può essere presentata all’ufficio competente dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso. La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico, deve essere presentata – prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale – all’ufficio che lo ha emesso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto mediante consegna diretta o a mezzo posta. Nel caso di invio dell’istanza per posta ordinaria vale la data di arrivo all’ufficio, mentre vale la data di spedizione se inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l’invito a comparire. Tempi PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE Il raggiungimento o meno dell'accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore. Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario. Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l'atto già emesso dall'ufficio. Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate. Al termine di questo arco di tempo il contribuente, in caso di mancato accordo con l'amministrazione, può impugnare l'atto dinanzi alla commissione tributaria provinciale. Normativa di riferimento Regolamento generale delle entrate comunali Descrizione - altro VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento: - in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto; - in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (16 rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000,00 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione. Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza. Dove rivolgersi Area/ UO Servizi finanziari / Tributi Unità operativa responsabile dell'istruttoria Unità Operativa Tributi Responsabile del procedimento MariaCristina Gabrielli Luogo Tel.0541.809632 Piano Secondo stanza n.11 Consultazione orari di apertura al pubblico Telefono 0541.809623 Email tributi@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale Ufficio 1 Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia Titolare del potere sostitutivo Segretario Comunale - Campidelli Margherita Email segretario@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it