ROTTAMAZIONE INGIUNZIONI FISCALI
Pagamento agevolato delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali
Il Comune di Savignano sul Rubicone ha deciso di aderire alla cosiddetta “rottamazione delle ingiunzioni fiscali”.
Il contribuente che ha ricevuto dal 01 ottobre 2006 al 31 dicembre 2016 un’ingiunzione fiscale da Sorit. Spa,, da Step Srl o dal Comune di Savignano sul Rubicone, può chiedere di aderire alla definizione agevolata del debito.
informazionI GENERALI
Il Comune della Savignano sul Rubicone, con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 30/01/2017, ha aderito alla c.d. “sanatoria” prevista dall’art 6 ter del DL 192/2016.
A seguito di tale adesione il contribuente potrà accedere ad una definizione agevolata dei propri debiti afferenti le entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emessi da Sorit Spa, Step Srl o dal Comune stesso, negli anni dal 01 ottobre 2006 al 2016.
L’adesione alla definizione agevolata consentirà al contribuente di sanare il proprio debito con l’amministrazione comunale con i seguenti vantaggi:
- nel caso di sanzioni Polizia Municipale: non si pagano gli interessi;
- nel caso delle altre entrate, anche tributarie: non si pagano le sanzioni
Per aderire alla definizione agevolata il contribuente dovrà presentare istanza di adesione al Comune entro il 31/03/2017utilizzando il modulo predisposto
L’istanza di adesione debitamente compilata e sottoscritta può essere presentata con le seguenti modalità:
- a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Savignano sul Rubicone;
- via posta raccomandata indirizzata all’Ufficio Tributi del Comune di Savignano;
- via PEC all’indirizzo: savignano@cert.provincia.fc.it
Entro il 31/05/2017 l’ufficio tributi o il concessionario, mediante consegna o mano o via pec, comunicherà al contribuente l’accoglimento o il rigetto dell’istanza di adesione e, in caso di accoglimento verrà indicato:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
le modalità di pagamento;
- l’importo delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
NOTA: Ai sensi di legge in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza.
DUCUMENTI