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logo unione Lo Statuto dell'Unione dei Comuni del Rubicone

 

 

STATUTO DELL'UNIONE “COMUNI DEL RUBICONE”

(approvato con delibera C.C. n. 93 del 22/12/04 e modificato con delibera C.C. n. 37 del 02/08/05)

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Istituzione dell'Unione
1. In attuazione del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato come “Testo Unico”, e delle Leggi Regionali concernenti la disciplina delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate come “Leggi Regionali” è costituita, l’Unione denominata “Comuni del Rubicone”, tra i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone.

2. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

3. L’Unione ha sede presso il Comune di Savignano sul Rubicone. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.

4. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma, la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 2 - Finalità e compiti dell'Unione
1. L’Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle leggi Regionali

2. E' compito dell'Unione promuovere l’integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l’armonizzazione degli atti normativi e generali. Particolare attenzione sarà dedicata alle politiche territoriali attraverso il coordinamento della relativa programmazione.

3. Nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l’Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi dagli statuti dei Comuni aderenti e dal presente Statuto.

4. L'azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza nel rispetto delle peculiarità delle singole realtà locali.

Art. 3 - Durata dell’Unione
1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento dell’Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell’Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell’esercizio finanziario;
b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Unione;
c) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell’Unione.

Art. 4 – Adesione di nuovi Comuni e recesso dall’Unione
1. L’adesione all’Unione di nuovi Comuni, deliberata dai rispettivi Consigli comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell’Unione.

2. L’adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.

3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall’esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell’Unione rappresentanti dell’ente receduto.

5. Gli organi dell’Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall’Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell’ente.

Art. 5 - Funzioni dell’Unione
1. I Comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.

2. E’ attribuito all'Unione, in via di primo trasferimento, l’esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
a) servizi informatici;
b) servizi di Polizia Municipale
c) servizi relativi alla gestione giuridica, amministrativa ed economica del personale .
d) servizi socio-assistenziali, educativi e scolastici.
e) protezione civile.

Art. 6 - Modalità di attribuzione delle competenze all’Unione
1. Il trasferimento delle competenze di cui all’art. 5, si perfeziona con l’approvazione, da parte dei consigli comunali aderenti, di conformi delibere, nelle quali sono disciplinati i profili organizzativi di ciascuna funzione o servizio ed i rapporti finanziari tra gli enti e con l’adozione di una delibera da parte del Consiglio dell’Unione di recepimento delle nuove competenze ad essa attribuite.

2. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.
A tal fine, la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.

3. Non è ammesso il trasferimento all’Unione di funzioni e servizi da parte di un singolo Comune.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Organi dell'Unione

Art. 7 – Organi
1.
Sono organi dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

2. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

Il Consiglio
Art. 8 – Composizione
1. Il Consiglio dell'Unione è così composto ed eletto:
a) I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto.
b) I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono complessivamente 18 consiglieri nei seguenti termini:
- Comune di Savignano sul Rubicone: 7 componenti di cui 2 rappresentanti le minoranze consiliari
- Comune di San Mauro Pascoli: 6 componenti di cui 2 rappresentanti le minoranze consiliari
- Comune di Gatteo: 5 componenti di cui 2 rappresentanti le minoranze consiliari.

2. Il Consiglio dell’Unione adotta un proprio regolamento con le maggioranze e procedure previste per l’adozione dello Statuto.

Art. 9 – Competenze
1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente statuto.

2. Il programma amministrativo recante linee programmatiche relative alle azioni e progetto di mandato di governo dell'Ente, presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio ai sensi dell'art.14, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.

3. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell’Unione.

Art. 10 - Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 11 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque consigliere. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze,nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio delibera, tenuto conto delle cause giustificative eventualmente presentate da parte del Consigliere interessato.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione,devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dalle norme del Comune di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Il Presidente e la Giunta

Art. 12 - Elezione del Presidente
1. Nel corso della sua prima seduta, convocata dal Sindaco del Comune sede dell’unione entro quindici giorni dall'insediamento, il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più anziano d’età.

2. Il Presidente viene eletto con criteri di rotazione e dura in carica 3 anni.

Art. 13 – Composizione e nomina della Giunta
1.
La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione. Ciascun membro della
Giunta deve delegare, con atto formale, un proprio assessore a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. La carica di componente della giunta dell’unione è compatibile con la carica di consigliere dell’Unione stessa.

Art. 14 – Funzioni del Presidente
1. Nella seduta successiva alla sua elezione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della proposta delle linee programmatiche di mandato che formano il proprio programma amministrativo che il Consiglio approva in apposito documento.

2. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione ed assicura l’unità dì indirizzo
politico-amministrativo dell’Ente,
promuovendo e coordinando l’attività dei componenti della Giunta.

Art. 15 – La Giunta
1. La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione dell’Unione.

2. Il Presidente affida ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

4. La Giunta delibera validamente solo con la presenza di tutti i componenti

Art. 16 – Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente
1.
Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una
mozione di sfiducia, votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell'Unione. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Le dimissioni del presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e dalla Giunta.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

Art. 17 – Normativa applicabile
1.
Ove compatibili, si applicano agli organi dell’Unione e ai loro componenti le norme di
funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 18 – Principi generali di organizzazione degli uffici
1. L’organizzazione degli uffici deve assicurare l’efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo anche attraverso la informatizzazione delle attività. L’ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta e da atti di organizzazione.

2. L’Unione dispone di uffici propri.

3. La Giunta dell’Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale.

4. L’Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell’Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d’ufficio.

Art. 19 – Principi in materia di gestione del personale
1. L’Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico,diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali.

2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell’Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 20 – Principi di collaborazione
1. L’Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. L’Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell’attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Art. 21 – Principi della partecipazione
1. L’Unione garantisce e promuove la partecipazione alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l’accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell’accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

Art. 22 – Principi in materia di servizi pubblici locali
1. L’Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.

2. L’Unione non può dismettere l’esercizio di un servizio pubblico locale senza il preventivo consenso dei Comuni che glielo abbiano affidato.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA’

Art. 23 – Finanze dell’Unione
1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale,fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. Il Presidente dell’Unione avrà cura di presentare richiesta per l’accesso a contributi disposti a favore delle forme associative.

Art. 24 – Bilancio e programmazione finanziaria
1. L’Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l’anno successivo. A tal fine, i Comuni, di norma, deliberano i propri bilanci prima dell’approvazione del bilancio dell’Unione.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 25 – Ordinamento contabile e servizio finanziario
1. L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione.

2. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che,nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni partecipanti.

3. Sino all'elezione dell'organo di revisione e comunque non oltre il 1° esercizio, l'Unione si avvarrà dell'Organo di Revisione del Comune di S. Mauro Pascoli.

4. Il servizio di tesoreria dell’Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica.

5. Sino all'individuazione dell'Istituto tesoriere e comunque non oltre il 31.12.05, il servizio di tesoreria dell'Unione viene svolto dall'Istituto cassiere del Comune sede dell'Unione.

Art. 26 – Segretario dell’Unione
1. Il Presidente sceglie il segretario dell’Unione, di norma, tra i segretari dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 27 – Direttore generale
1. L’unione può istituire la figura del direttore generale.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ne disciplina le modalità di nomina e di revoca, i requisiti e le funzioni.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Presidente temporaneo
1.
Fino all’elezione del Presidente di cui all’art.12, è Presidente il Sindaco del Comune sede
dell’Unione.

Art. 29 - Atti regolamentari
1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione. Fino all’adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell’Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del Comune sede dell’Unione.

Art. 30 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 31 - Proposte di modifica dello statuto
1. Lo Statuto dell’Unione può essere modificato su proposta del Consiglio dell’Unione e dei singoli Consigli Comunali.

2. Le proposte di modifica, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.

Art. 32 - Norma finale
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo Pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.

 





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